Stabilizzazione del precario non sana l’abuso se non è causata dalla reiterazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19175 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’immissione in ruolo del lavoratore assunto a tempo determinato dalla pubblica amministrazione non esclude, di per sé, il diritto al risarcimento del danno da abuso del ricorso al termine. A tale effetto sanante è necessario che la stabilizzazione si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l’abusiva reiterazione dei contratti, essendo stata da essa determinata quale esito di misure specificamente volte a superare il precariato. L’assunzione a tempo indeterminato avvenuta in applicazione di un diritto di precedenza, applicabile a prescindere da qualsivoglia reiterazione del termine, non è riconducibile all’abuso e non ne reintegra le conseguenze pregiudizievoli. La clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere al lavoratore pubblico, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera, l’anzianità maturata con contratti a termine nella medesima misura del dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, quando le funzioni svolte siano identiche.
Il Fatto
La vicenda riguarda contratti a termine intercorsi tra una lavoratrice e un’Agenzia regionale pugliese, succedutisi per un arco pluriennale. La Corte d’appello di Lecce, respingendo il gravame dell’Agenzia, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il risarcimento del danno per abusivo ricorso al termine e la ricostruzione della carriera, con valorizzazione degli anni di servizio precedenti all’assunzione a tempo indeterminato.
I giudici di merito hanno escluso che l’assunzione stabile valesse a neutralizzare il pregiudizio, non essendo collegata a specifiche previsioni legislative di stabilizzazione, e non hanno ravvisato ragioni idonee a giustificare la diversità di trattamento rispetto al personale di ruolo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione su due motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per aver negato l’efficacia sanante dell’intervenuta stabilizzazione. La Corte richiama la giurisprudenza sul risarcimento del danno cd. comunitario, riconosciuto a chi abbia lavorato per la pubblica amministrazione in virtù di abusivo ricorso a contratti a termine, secondo i criteri di liquidazione affermati dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, in conformità alla direttiva 1999/70/CE, a tutela del lavoratore con una misura sufficientemente dissuasiva.
Quanto alla specifica questione, i giudici d’appello hanno accertato che l’assunzione a tempo indeterminato non è avvenuta in esito a un percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari, ma per aver svolto più di 180 giornate di lavoro nell’anno precedente. L’assunzione, pertanto, non può tenere il luogo del ristoro dovuto per l’illegittima apposizione del termine.
La Corte aderisce alla linea evolutiva della propria giurisprudenza: l’efficacia sanante della immissione in ruolo, in termini di idoneità a reintegrare le conseguenze dell’illecito ed escludere il diritto al risarcimento, dipende dalla connessione con la successione dei contratti a termine (Cass. Sez. L n. 27882 del 2023). Occorre che la stabilizzazione si ponga in rapporto di diretta derivazione causale e non di mera agevolazione con l’abusiva reiterazione, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato (Cass. Sez. L n. 14815 del 2021).
Nel caso concreto l’immissione in ruolo è avvenuta in applicazione del diritto di precedenza previsto dal comma 4-quinquies dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, introdotto dalla legge n. 247/2007, secondo la previsione regionale per gli operai stagionali forestali utilizzati per almeno centotrentuno giornate. Tale previsione opera a prescindere da qualsivoglia abusiva reiterazione del termine e non è ad essa ricollegabile. Il motivo è infondato.
Il secondo motivo contesta la ricostruzione della carriera e la disparità di trattamento. La Corte ribadisce che la clausola 4 dell’accordo quadro, di diretta applicazione, impone al datore pubblico di riconoscere l’anzianità maturata a termine nella stessa misura del dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, a parità di funzioni, in applicazione del principio di non discriminazione (Cass. Sez. L n. 3473 del 2019; Cass. Sez. L n. 15231 del 2020; Cass. Sez. L n. 30784 del 2024). La diversa modalità di reclutamento non è ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento deteriore; la deduzione sul differente trattamento economico è inammissibile perché nuova. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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