Vendita di veicolo con telaio contraffatto e prova dell’inadempimento (Cass. civ. Sez. II n. 27274 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento dei danni che trova il proprio fatto costitutivo nella vendita di un veicolo con numero di identificazione del telaio contraffatto richiede la dimostrazione di tale fatto. Il giudice di merito che escluda la prova dell’inadempimento del venditore non è censurabile per violazione di legge, poiché il vizio denunciato attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie, né per omessa motivazione, quando il percorso argomentativo risulti completo e dia conto delle circostanze prospettate. La qualificazione della vendita come aliud pro alio presuppone accertato l’inadempimento, che non può essere presunto dalla sola sottoposizione del bene a sequestro penale.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato il convenuto a risarcire all’attore il danno subito per l’acquisto di un autocaravan il cui numero di telaio risultava contraffatto e che era stato sottoposto a sequestro penale. Era stata rigettata la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della società terza chiamata.
La sentenza è stata appellata in via principale dall’attore, che ha contestato la liquidazione del danno, e in via incidentale dal convenuto, che ne ha chiesto la riforma integrale. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame incidentale, con implicito rigetto di quello principale, ha rigettato le domande dell’attore, ha dichiarato assorbita la manleva e ha condannato gli eredi a restituire quanto percepito. Avverso tale pronuncia gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: l’attore sarebbe stato privato del bene per fatto non imputabile, l’inadempimento sarebbe consistito nell’avere venduto un veicolo inidoneo alla propria destinazione economico-sociale e la fattispecie andrebbe ricondotta alla vendita di aliud pro alio.
Il secondo motivo denunciava omessa, apparente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: non sarebbero state valutate l’assoluzione del convenuto per prescrizione, le risultanze delle istanze di dissequestro, il definitivo spossessamento del bene, equivalente a evizione, e la diminuzione del suo valore.
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, rilevandone la stretta connessione. Il giudice di merito aveva respinto la domanda risarcitoria perché il fatto costitutivo — la vendita di un autocaravan con numero di telaio contraffatto — non era stato provato. Rispetto a tale dictum, i motivi opponevano circostanze irrilevanti o smentite dall’accertamento in fatto, come la privazione dell’utilizzo per effetto del sequestro.
Il giudice di merito ha quindi escluso l’inadempimento del venditore, rendendo infondata la deduzione della vendita di aliud pro alio. Neppure è vero che la Corte d’appello abbia trascurato l’assoluzione per prescrizione, che risulta invece considerata nella sentenza impugnata.
Il ricorso è stato rigettato. Le spese hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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