Studi di settore: inammissibile il ricorso che chiede il riesame nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 27305 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. In tale sede il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi, le condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area di applicabilità degli standard o la specifica realtà dell’attività nel periodo esaminato. La motivazione dell’atto impositivo non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni del contribuente. Il giudice tributario può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente, che non è vincolato alle eccezioni sollevate in fase amministrativa.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello della contribuente. Quest’ultima aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, con il quale l’Ufficio aveva recuperato maggiore Irpef, Irap e Iva.

L’atto impositivo si fondava sugli studi di settore e sul presupposto che le ragioni addotte dalla società fossero inidonee a giustificare lo scostamento dei ricavi rispetto ai valori standard. La società intimata non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto fondate le giustificazioni della contribuente in assenza di prova documentale, valorizzando invece molteplici elementi indiziari a sostegno del recupero.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che gli studi di settore operano come presunzioni semplici e che la loro attitudine probatoria si consolida solo all’esito del contraddittorio obbligatorio. Sul piano processuale, la sentenza impugnata si è attenuta a questi principi: ha qualificato lo studio di settore come fattore astratto, da rapportare alla fattispecie concreta, e ha rilevato che l’applicazione dello standard non teneva conto di elementi significativi.

Tra questi la C.t.r. ha evidenziato, in primo luogo, che l’attività effettivamente svolta dalla contribuente era diversa da quella individuata dall’Ufficio; in secondo luogo, che la società era rimasta priva di commesse, sospese a causa della crisi, e che i materiali acquistati erano giacenti nei magazzini. Così motivando, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione delle disposizioni in materia di studi di settore.

La Corte precisa poi che la ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: a questa Corte spetta solo il controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito.

Per queste ragioni il ricorso è inammissibile. Non si provvede sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo l’Amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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