Prova della qualità di erede e accettazione tacita nell’azione di rivendicazione (Cass. civ. Sez. II n. 10519 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l’azione nell’asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornire, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., la prova del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede. Tale onere non è assolto con la produzione della denuncia di successione, ma è idoneamente adempiuto mediante gli atti dello stato civile, dai quali desumere il rapporto di parentela che legittima alla successione. Il giudice di merito, prima di ravvisare l’accettazione tacita dell’eredità nell’esperimento dell’azione di rivendicazione, deve affrontare la preliminare questione della prova della qualità di erede, se contestata.

Il Fatto

La parte originaria attrice evocava in giudizio il convenuto davanti al Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, invocandone la condanna al rilascio di un fabbricato rurale, agendo nella qualità di erede del titolare originario del bene. Il Tribunale accoglieva la domanda.

La Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame del convenuto, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la parte intimata non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo, superando la proposta di definizione formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso dell’inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.

La Corte distrettuale aveva ravvisato l’accettazione tacita dell’eredità nella promozione dell’azione di rivendicazione e rilascio del cespite. La statuizione è in sé coerente con l’indirizzo secondo cui l’accettazione tacita è implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente all’apertura della successione (Sez. II n. 14499 del 2018).

Tale affermazione, però, non supera la censura. Il ricorrente non aveva lamentato la mancata accettazione dell’eredità, bensì, a monte, il mancato conseguimento della prova della qualità di erede in capo alla parte originaria attrice.

Va data continuità al principio per cui chi agisce nell’asserita qualità di erede deve provare, in ottemperanza all’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. Quanto alla delazione, tale onere non è assolto con la denuncia di successione, ma con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali desumere il rapporto di parentela che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Sez. II n. 13738 del 2005; Sez. II n. 1484 del 1995; Sez. II n. 2506 del 1973).

La Corte di Appello, quindi, prima di considerare sussistente l’accettazione tacita, avrebbe dovuto affrontare la preliminare questione della prova della qualitas di erede, contestata dal ricorrente e perciò oggetto di specifica prova a carico dell’originaria attrice. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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