Subordinazione e limiti del sindacato di legittimità sull’accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17812 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, la valutazione delle risultanze processuali che induce il giudice del merito a sussumere la fattispecie nello schema dell’art. 2094 cod. civ. o in quello del lavoro autonomo costituisce accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo quanto alla determinazione dei criteri generali e astratti applicati al caso concreto. Qualora l’assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, il giudice può ricorrere a elementi di carattere sussidiario e a funzione indiziaria, purché valutati globalmente come indici concordanti, gravi e precisi. Chi ricorre per cassazione non può opporre un diverso convincimento, prospettando una lettura alternativa delle prove, se tale spiegazione non appare come l’unica possibile. La deduzione di omessa pronuncia può riguardare solo la mancanza di decisione su una domanda di merito, non la mancata valutazione di elementi probatori.
Il Fatto
Una lavoratrice ha chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con una società radiotelevisiva dal dicembre 1990 al maggio 2015, in relazione a una pluralità di contratti di scrittura artistica come suggeritrice. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia.
La Corte territoriale ha rilevato che alcuni contratti avevano avuto durata di pochi giorni ed erano stati intervallati da lunghi periodi, che non era stata allegata né provata la sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società, e che l’accordo aziendale di categoria era finalizzato a garantire minimi retributivi a collaboratori autonomi. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte richiama i pacifici limiti del sindacato di legittimità in materia di subordinazione. La ricostruzione dei fatti principali e secondari che concretano gli indici sintomatici del vincolo e la loro valutazione complessiva competono ai giudici di merito, con possibilità di censura nei limiti del vizio di motivazione nella formulazione volta per volta vigente.
Il giudice di legittimità può sindacare la sussunzione operata dalla sentenza impugnata, ma non può riesaminare il merito né procedere a una nuova disamina delle emergenze probatorie. Nei giudizi in cui la decisione deriva dalla selezione e valutazione di una pluralità di elementi concorrenti alla prova del fatto principale, il ricorrente non può prospettare una spiegazione alternativa, pur plausibile, se questa non appare come l’unica possibile.
Nel caso concreto, la ricorrente ha tentato di accreditare le censure come violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il sindacato per error in iudicando presuppone però una ricostruzione del fatto del tutto incontestata, perché operata dai giudici del merito. La ricorrente, invece, ha rimesso in discussione gli apprezzamenti fattuali e il rilievo dato agli elementi esaminati dal giudice del merito, anche nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Corte esamina quindi singoli motivi. Il secondo e il terzo sono inammissibili, perché l’omessa pronuncia può concernere solo la mancanza di decisione su una domanda di merito e non la mancata valutazione di elementi probatori, né può essere dedotta ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Il quinto e il settimo motivo denunciano impropriamente la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o una specifica regola di valutazione; il mero cattivo esercizio di quel potere era censurabile ai sensi del previgente n. 5 e ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. Il sesto motivo è inammissibile e comunque infondato, perché la Corte territoriale ha espresso un giudizio complessivo che supera il minimo costituzionale della motivazione.
Il ricorso è respinto nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte richiama, sul punto, Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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