Giudicato possessorio inefficace nel petitorio e onere di specificazione delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 11657 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del diritto per usucapione, poiché il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, nei quali l’accoglimento prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso. Non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., il deposito di copia analogica della decisione priva di attestazione di conformità, quando il controricorrente depositi copia autenticata o non disconosca la conformità della copia informale all’originale. È infine inammissibile il motivo che censuri la liquidazione onnicomprensiva del compenso per onorari senza dolersi della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, e senza contestare la mancata distinzione tra compensi ed esborsi.

Il Fatto

Gli attori agirono in rivendicazione nei confronti dei convenuti, che possedevano uno stacco di terreno. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione dei soccombenti, ritenendo corretta la valutazione delle risultanze probatorie e, comunque, maturata l’usucapione in capo agli appellati per successione nel possesso. La statuizione possessoria che aveva tutelato i convenuti non interferiva, secondo il giudice distrettuale, con la causa petitoria. I convenuti proposero ricorso per cassazione con tre motivi; gli intimati resistettero con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la proposta di trattazione camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ. non ha carattere decisorio e non deve essere motivata: essa costituisce la prima interlocuzione tra relatore e presidente, senza menomare il potere del collegio di confermarla o di rimettere la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 391-bis, comma 4, cod. proc. civ. Da ciò deriva l’esclusione di ogni obbligo di astensione ex art. 51, n. 4, cod. proc. civ. in capo al relatore autore della proposta.

Nel merito, i ricorrenti invocavano la preclusiva valenza del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del Tribunale, qualificandola ora come petitoria ora come possessoria. La Corte rileva la contraddittorietà dell’assunto e richiama il principio secondo cui le azioni possessoria e petitoria, pur nell’eventuale identità soggettiva, presentano causa petendi e petitum del tutto diversi: nel giudizio petitorio non possono invocarsi i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni della sentenza che ha definito quel giudizio, che lasciano impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione tutelata. Richiama sul punto Sez. II n. 7747 del 1999 e Sez. II n. 21233 del 2009.

La distinzione si fonda sulla funzione della tutela possessoria, diretta a proteggere una mera situazione di fatto con i caratteri esteriori della proprietà, e non a accertare la legittimità del possesso. Il possesso utile ad usucapire richiede requisiti ulteriori, estranei ai giudizi possessori: ne segue l’infondatezza del primo motivo.

Le censure sulla motivazione e sull’apprezzamento delle prove non superano lo scrutinio di ammissibilità. La Corte ribadisce che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione, restando denunciabili solo la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. La doglianza ex art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o una specifica regola di valutazione, non quando si contesti la mera attribuzione di maggior forza ad alcune prove.

Il terzo motivo contesta la liquidazione delle spese come indeterminata ed onnicomprensiva. Il Collegio lo dichiara inammissibile: la parte che impugni la liquidazione deve specificare analiticamente le voci e gli importi in ordine ai quali il giudice sarebbe incorso in errore. Non ricorre qui alcuna contestazione dell’entità della liquidazione o dei parametri tariffari, ratione temporis applicabili. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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