Inammissibile il ricorso che sollecita riesame delle risultanze istruttorie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11041 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo di ricorso che, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme in materia di subordinazione, solleciti un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie: la valutazione delle prove e l’accertamento della natura subordinata del rapporto sono riservati al giudice di merito. È altresì inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che censuri la motivazione della sentenza impugnata mediante mere clausole di stile, senza indicare in modo specifico le lacune e i difetti che ne determinerebbero l’incomprensibilità. Ne deriva che la censura sulla motivazione non può risolversi nell’assertiva violazione dell’art. 132 c.p.c. quando non individui concretamente la ratio decidendi asseritamente illogica.

Il Fatto

Il ricorrente e una società proponevano opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione emessa per una somma a titolo di sanzione amministrativa, a seguito di un verbale di accertamento ispettivo che aveva qualificato come subordinati taluni rapporti di lavoro. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava, rilevando la presenza degli elementi indicativi della subordinazione e richiamando la presunzione di subordinazione in presenza di mansioni elementari e ripetitive con inserimento nell’organizzazione aziendale.

Avverso la sentenza d’appello il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro resisteva con procura dell’Avvocatura generale dello Stato.

La Motivazione della Corte

La Corte premette una precisazione di ordine processuale: il ricorso non risulta proposto dal ricorrente nella qualità di legale rappresentante della società, sicché per quest’ultima la sentenza d’appello è passata in giudicato. Viene inoltre dato atto che, a seguito della rinunzia al mandato del difensore, l’avviso dell’adunanza camerale è stato notificato al ricorrente.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2222 ss. c.c. e 61 d.lgs. n. 276/2003, contestando la ritenuta natura subordinata dei rapporti. Il motivo è dichiarato inammissibile: esso sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, interdetto in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., si lamentava la violazione dell’art. 132 c.p.c. per una motivazione incapace di far comprendere la ratio decidendi. Anche tale motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente si è limitato a clausole di stile, senza censurare in modo specifico la motivazione né evidenziarne lacune e difetti idonei a dimostrarne l’asserita, ma inesistente, incomprensibilità.

La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e nulla dispone sulle spese, non avendo il resistente svolto attività difensiva. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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