Registrazioni infedeli sul libro unico: colpa presunta e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11043 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l’amministrazione ha l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, poiché il giudice può sopperirvi valutando i documenti acquisiti o disponendo d’ufficio i mezzi di prova necessari. Nell’illecito di cui all’art. 39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008, per le registrazioni infedeli sul libro unico del lavoro, rileva il risultato falsato dei trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali, non la quantità e la qualità del lavoro prestato. L’elemento soggettivo è integrato dalla colpa, che si presume: incombe sull’autore dell’illecito l’onere di dimostrarne l’assenza.
Il Fatto
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova irrogava, con ordinanza ingiunzione, una sanzione amministrativa pecuniaria a un imprenditore e alla sua società per avere annotato in modo infedele sul libro unico del lavoro le voci “trasferta” e “rimborso spese” riferite ad alcuni lavoratori, con conseguenti trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali difformi da quelli effettivi.
Gli opponenti adivano il giudice del lavoro. Dopo una declinatoria di competenza, il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’Appello di Venezia confermava il rigetto, valorizzando le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e ritenendo irrilevanti sia la testimonianza sul controllo formale delle buste paga, sia i verbali di conciliazione sottoscritti con i dipendenti. La società e il suo legale rappresentante ricorrevano per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 39 d.l. n. 112/2008, 1 legge n. 689/1981 e art. 2697 cod. civ., sostenendo l’insussistenza della prova dell’illecito. La Corte lo dichiara inammissibile. Richiamando un consolidato indirizzo (Cass. ord. n. 24691/2018, Cass. ord. n. 4898/2015, Cass. n. 8572/2014), ribadisce che nel giudizio di opposizione il giudice è chiamato a ricostruire l’intero rapporto sanzionatorio, non solo a verificare la legittimità del provvedimento: può quindi sopperire all’inerzia dell’amministrazione con i documenti acquisiti o con prove disposte d’ufficio. La censura, investendo la valutazione delle dichiarazioni dei lavoratori, attiene al libero convincimento del giudice di merito ex art. 116 cod. proc. civ. ed è preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 1362, 1965, 2113 e 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale trascurato i verbali di conciliazione. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile: i giudici d’appello hanno esaminato quelle conciliazioni, ma le hanno ritenute recessive rispetto ad altri elementi di prova, negando loro valenza probatoria per la natura meramente transattiva. La richiesta di rivalutarne il contenuto è riservata al giudice di merito.
Il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 3 legge n. 689/1981, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., contestando la derivazione automatica della mancata corrispondenza tra registrazioni e lavoro effettivo e l’affermazione della colpa senza prova. La Corte lo ritiene infondato. Ciò che assume rilievo è il risultato falsato dei trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali, sicché il richiamo alla “quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto” è profilo privo di efficacia invalidante e la motivazione può essere corretta ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente la colpa, che si presume, con l’onere per l’autore dell’illecito di dimostrarne l’assenza, come affermato in sede nomofilattica (Cass. n. 12865/2002, Cass. n. 3491/1998, Cass. sez. un. n. 10508/1995). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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