Successione testamentaria e giudicato interno sull’appello incidentale (Cass. civ. Sez. II n. 2045 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, la parte che sia rimasta soccombente su un autonomo accertamento contenuto nella sentenza di primo grado è onerata della proposizione di appello incidentale, non essendo sufficiente la mera richiesta di conferma della decisione impugnata. Qualora l’appello incidentale sia omesso, si forma il giudicato interno sul capo non impugnato, precludendo al giudice di secondo grado il riesame del punto, anche se un diverso accertamento tecnico ne abbia successivamente sovvertito il fondamento. La diversità della fonte della vocazione — successione testamentaria e successione legittima — esclude che l’eventuale coincidenza di contenuto tra le due discipline possa supplire all’onere impugnatorio, prevalendo il testamento sulla successione legittima in caso di accoglimento del gravame principale.

Il Fatto

Una donna conveniva in giudizio i fratelli deducendo di essere stata istituita erede universale in forza di un testamento, mentre un testamento successivo, favorevole ai convenuti, risultava a costoro attribuito. La stessa attrice proponeva querela di falso avverso la scheda a sé sfavorevole; i convenuti resistevano e proponevano a loro volta querela di falso avverso il testamento invocato dall’attrice.

Il Tribunale dichiarava apocrifi entrambi i testamenti, aprendo la successione legittima. Proponeva appello la sola attrice. La Corte d’Appello, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, in parziale accoglimento del gravame dichiarava aperta la successione testamentaria sulla base del testamento anteriore e condannava gli appellati al rimborso di metà delle spese. I soccombenti ricorrono in cassazione con tre motivi, deducendo l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione delle norme in tema di revoca del testamento.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per connessione, e li dichiara inammissibili perché non si confrontano con la ratio effettiva della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva preso atto che il Tribunale aveva dichiarato la falsità di entrambe le schede; il nuovo accertamento peritale, pur avendo sovvertito la valutazione di primo grado, poteva condurre alla riforma solo in relazione al capo effettivamente impugnato.

La falsità del testamento favorevole ai convenuti non era stata contestata da costoro con uno specifico appello incidentale: sul punto si era pertanto formato un giudicato interno. La Corte richiama il principio per cui anche la parte vittoriosa, rimasta soccombente sul rigetto di un’eccezione, deve proporre impugnazione incidentale (Cass. S.U. n. 11799/2017).

Quanto al primo motivo, manca la specifica indicazione del fatto storico di cui sarebbe stata omessa la disamina, come imposto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La coincidenza tra il contenuto del testamento e le previsioni della successione legittima era stata valutata dalla Corte distrettuale, che aveva correttamente rimarcato la diversità della fonte della vocazione. La Corte osserva che, pur in presenza di identità di contenuto, la disciplina differisce — solo nella successione testamentaria opera l’accrescimento, mentre nella legittima trova applicazione l’art. 522 cod. civ..

La mera richiesta di conferma della sentenza impugnata non può supplire all’onere impugnatorio, poiché in caso di accoglimento dell’appello principale il testamento avrebbe prevalso sulla successione legittima, ai sensi dell’art. 457, secondo comma, cod. civ. Né giova il richiamo alla revoca del testamento per effetto di un testamento posteriore incompatibile, poiché tale effetto presuppone la validità del testamento successivo, validità già esclusa dal Tribunale.

Il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. quanto alla condanna al rimborso parziale delle spese, è disatteso perché avanzato sul presupposto della fondatezza dei primi due motivi. Il ricorso è rigettato e la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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