Rito sommario non convertito prova nuova appello arricchimento senza causa (Cass. civ. Sez. II n. 2044 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conversione del rito sommario in rito ordinario, ex art. 702 ter cod. proc. civ., comma 3, integra attività discrezionale del giudice e non determina nullità del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa, presupponendo che le parti abbiano tempestivamente dedotto tutte le istanze istruttorie. Le prove dichiarate inammissibili in primo grado per deduzione difforme dalla legge o per decadenza non sono qualificabili come prove nuove e non possono essere ammesse in appello ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. e dell’art. 702 quater cod. proc. civ.. L’azione di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata, è esaminabile solo se l’azione contrattuale principale sia stata rigettata per difetto del titolo e non per insufficienza delle prove.
Il Fatto
I ricorrenti convennero in giudizio la nuora chiedendo la restituzione del residuo di una somma asseritamente concessa a mutuo per finanziare l’attività imprenditoriale della convenuta. In via subordinata domandarono la condanna per indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ..
Il Tribunale respinse la domanda principale per difetto di prova dell’obbligo restitutorio, rilevando che i ricorrenti non avevano indicato i testi e avevano chiesto che la causa fosse decisa senza istruttoria; respinse anche la domanda subordinata. La Corte d’Appello di Genova rigettò l’impugnazione, ritenendo l’istanza di prova per testi non reiterata e inammissibile per le circostanze nuove. I soccombenti ricorsero per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il collegio osserva che la mancata conversione del rito sommario coinvolge una valutazione discrezionale del giudice e non configura un vizio di nullità. La verifica di compatibilità tra istruzione sommaria e fattispecie va compiuta sull’intero complesso delle difese, tenendo conto della complessità della controversia e della natura delle questioni. Nella specie, tuttavia, il Tribunale aveva correlato due circostanze: l’omessa indicazione dei testi e la richiesta di decisione senza istruttoria, da cui ha desunto la rinuncia all’istanza di prova.
Il secondo motivo è inammissibile. Non è previsto, nell’art. 345 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, né nell’art. 702 quater cod. proc. civ., un potere del giudice di ammettere in appello prove già dichiarate inammissibili in primo grado: queste non possono qualificarsi prove nuove. Lo scrutinio di indispensabilità è inoltre precluso dal difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti distinto le prove già articolate in primo grado da quelle asseritamente nuove.
Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Il mutuo è contratto reale e la prova della messa a disposizione del denaro e del titolo costitutivo dell’obbligo restitutorio grava su chi chiede la restituzione; la deduzione di un diverso titolo da parte del convenuto non inverte l’onere della prova. Quanto agli indizi, il giudice deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 cod. civ., articolando il procedimento logico nella analisi degli elementi e nella loro valutazione complessiva. La censura si risolve in una richiesta di diversa valutazione di merito.
Il quarto motivo è infondato: l’azione di arricchimento proposta in via subordinata è esaminabile solo quando l’azione contrattuale sia rigettata per difetto del titolo, non per insufficienza probatoria. Il quinto motivo è inammissibile, perché la qualificazione giuridica dei fatti e la dichiarazione di nullità ex art. 782 cod. civ. non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità.
Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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