Superbonus e art. 316-ter c.p.: per il credito d’imposta ceduto la competenza si radica dove il cessionario lo usa in compensazione (Cass. pen. 41572/2025)

Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza n. 41572 del 29 dicembre 2025 (R.G.N. 28711/2025) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Federica Tondin.

Il principio (sintesi)

« Il credito d’imposta derivante dal superbonus rientra nella nozione di “altre erogazioni comunque denominate” dell’art. 316-ter cod. pen. Quando l’erogazione consiste in un credito d’imposta indebitamente conseguito e poi ceduto, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui il credito è fatto valere verso l’amministrazione finanziaria, cioè quando il cessionario lo accetta sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e lo utilizza in compensazione: è lì, presso la sede fiscale del cessionario, che si radica la competenza territoriale, non nel luogo di residenza dei cedenti. »

Il fatto

Il Tribunale di Cuneo, in sede di riesame, respingeva l’istanza proposta dagli amministratori (di fatto e di diritto) di una s.r.l. e dalla società stessa contro un decreto di sequestro preventivo, emesso per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 316-ter cod. pen. e agli artt. 5, 6, 8 e 24 del d.lgs. n. 231 del 2001. Agli amministratori era contestato di aver conseguito indebitamente crediti fiscali da superbonus 110%, ceduti in loro favore ai sensi dell’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020, per la parte corrispondente a spese non ammesse al beneficio o inesistenti, per complessivi 167.156,50 euro. Il ricorso contestava, con il primo motivo, la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo — il reato si consumerebbe con la riscossione dei crediti presso i cedenti, con competenza da radicarsi nella loro residenza fiscale o, in via residuale, a Benevento — e, con il secondo, il fumus del reato ex art. 316-ter.

La motivazione

I ricorsi sono infondati. Il credito d’imposta da superbonus rientra nella nozione di “altre erogazioni … comunque denominate” dell’art. 316-ter cod. pen., che comprende le agevolazioni destinate a gravare sul bilancio pubblico anche quando non implicano un esborso diretto ma fanno sorgere un diritto di credito verso la finanza pubblica, esigibile in compensazione (Sez. U, n. 7537 del 2010). Sulla competenza, la regola generale colloca la consumazione del reato nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l’accredito (Sez. 6, n. 40388 del 2009; Sez. 6, n. 12625 del 2013).

Ma quando l’erogazione è un credito d’imposta indebitamente conseguito, occorre avere riguardo al momento e al luogo in cui il diritto è fatto valere verso l’amministrazione finanziaria, cioè quando il credito è portato in compensazione. La cessione produce effetti tra le parti, ma è efficace verso l’Agenzia delle Entrate solo quando il credito ceduto le è opposto in compensazione: come chiarito dalla circolare 30/E del 2022, il cessionario deve accettare la cessione sulla “Piattaforma cessione crediti” e può poi utilizzarlo in compensazione. Corretta, dunque, l’ordinanza che ha dato rilievo alla sede fiscale della società cessionaria, dove è avvenuta l’accettazione e l’utilizzo del credito. Il secondo motivo è inammissibile perché, pur rubricato come violazione di legge, attacca la motivazione (censura non ammessa ex art. 325 cod. proc. pen.) ed è comunque generico. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

Per le frodi da bonus edilizi la pronuncia fissa un criterio operativo sulla competenza: quando il credito d’imposta viene ceduto, il reato di indebita percezione si consuma dove e quando il cessionario lo accetta e lo usa in compensazione, non dove risiedono i cedenti; il foro competente segue perciò la sede fiscale del cessionario che immette il credito nel circuito compensativo. Sul merito, la Corte conferma che il credito da superbonus è “erogazione pubblica” ai fini dell’art. 316-ter: la falsa attestazione di spese non ammesse o inesistenti integra il reato anche senza un esborso diretto di denaro pubblico.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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