Responsabilità dei liquidatori per il fallimento tardivo: il danno si quantifica con il criterio dei netti patrimoniali (Cass. 33730/2025)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 33730 del 23 dicembre 2025 (R.G.N. 24114/2020) — Presidente Massimo Ferro, Relatore Giuseppe Dongiacomo.
Il principio di diritto
Quando gli amministratori o i liquidatori abbiano indebitamente omesso di chiedere l’apertura del fallimento, aggravando il dissesto, il danno arrecato al patrimonio sociale è dato dall’incremento del passivo e/o dalla riduzione dell’attivo verificatisi nel periodo di indebita prosecuzione dell’attività. Ove sia impossibile una ricostruzione analitica di quei valori, la liquidazione del danno può essere operata in via equitativa con il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali — la differenza tra il patrimonio netto al momento in cui il fallimento avrebbe dovuto essere dichiarato e quello alla data dell’effettiva dichiarazione — con salvezza della prova contraria. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, anche a prescindere dalla domanda di parte, e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Il fatto
Il Fallimento di una S.r.l. in liquidazione aveva agito contro il liquidatore di diritto e il liquidatore di fatto della società per il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale. Il Tribunale di Firenze aveva condannato i convenuti al pagamento di oltre 1,1 milioni di euro; la Corte d’appello di Firenze aveva confermato integralmente.
I due liquidatori hanno proposto ricorso per cassazione — principale e incidentale — su una pluralità di motivi, tra cui l’eccezione di estinzione del giudizio civile (per la concomitante costituzione di parte civile del Fallimento nel processo penale) e la contestazione del criterio di quantificazione del danno; il Fallimento ha resistito.
La motivazione
Sono infondati i motivi sull’estinzione del giudizio ex art. 75 c.p.p. Non è ammessa una traslatio parziale della domanda dal processo civile a quello penale: l’azione civile è unitaria e, in caso di concomitante processo penale, o resta nel civile o si trasferisoe nel penale per intero. È però ammissibile proporre due distinte domande risarcitorie — una in sede civile, una in sede penale — distinguendo le voci di danno, senza che ciò imponga l’estinzione del giudizio civile.
Sono infondati o inammissibili anche i motivi sulla quantificazione del danno. Quando i liquidatori abbiano ritardato la richiesta di fallimento aggravando il dissesto, il danno corrisponde all’aggravamento del passivo e/o alla riduzione dell’attivo nel periodo di indebita prosecuzione dell’attività. Se, come nel caso, è impossibile ricostruire analiticamente questi valori, il danno può essere liquidato in via equitativa con il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali (Cass. n. 24431/2019): la differenza tra il patrimonio netto al momento in cui il fallimento avrebbe dovuto essere dichiarato e quello alla data dell’effettiva dichiarazione, dedotte le perdite che si sarebbero comunque verificate. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, anche contro la domanda della parte danneggiata, e non è sindacabile in legittimità se la motivazione dà conto del percorso logico seguito (Cass. nn. 1636/2020, 2831/2021, 341/2025). La Corte d’appello si è attenuta a questi principi.
Per l’inammissibilità o l’infondatezza di tutti i motivi, la Corte ha rigettato i ricorsi, condannando ciascun ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
La pronuncia conferma il metodo consolidato per quantificare il danno nell’azione di responsabilità contro amministratori e liquidatori che ritardano il fallimento: quando i singoli addebiti non sono ricostruibili voce per voce, il danno si misura, in via equitativa e presuntiva, come differenza tra i netti patrimoniali alle due date rilevanti — insolvenza conclamata e dichiarazione di fallimento — salvo prova contraria del convenuto. Per chi difende i liquidatori, la leva non è contestare in astratto il criterio, ma fornire quella prova contraria o incrinare i dati contabili di base.
Sul piano processuale, la decisione ricorda che la costituzione di parte civile nel processo penale non impone l’estinzione del giudizio civile: le voci di danno possono essere ripartite tra le due sedi, purché l’azione non sia trasferita solo in parte.
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