Superminimo assorbito e onere probatorio della non riassorbibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11647 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di previdenza integrativa del personale Enasarco, il superminimo pattuito come assorbibile nei rinnovi contrattuali non può essere iscritto nella retribuzione globale di fatto rilevante ai fini del calcolo della pensione integrativa. L’emolumento attribuito per un tempo determinato e convenzionalmente pattuito si intende assorbito fino a concorrenza dei successivi aumenti del minimo contrattuale. Una diversa pattuizione, recante l’espressa dichiarazione del superminimo come non assorbibile, ne avrebbe implicato la conservazione e l’inclusione nella base di calcolo. Spetta a chi invoca la non riassorbibilità assolvere l’onere della prova, nelle forme della prova documentale.
Il Fatto
Un dipendente della Fondazione Enasarco, collocato in pensione, agisce giudizialmente per ottenere l’inclusione del superminimo, asseritamente percepito in forma fissa e continuativa, nella base di calcolo della pensione integrativa per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale dell’ente.
La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ritiene la pretesa completamente sfornita di prova. La Fondazione aveva contestato fin dalla prima difesa di aver corrisposto il superminimo oltre il periodo convenuto nel contratto di dirigenza; l’assicurato non aveva prodotto alcun documento comprovante l’erogazione fino al 2009. Il periodo convenuto risultava peraltro oggettivamente poco apprezzabile per inferirne la corresponsione continuativa, e dalla scrittura di conferimento dell’incarico dirigenziale emergeva il pattuito assorbimento nei rinnovi contrattuali. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi; la Fondazione resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto inammissibile la documentazione prodotta a corredo del solo giudizio di legittimità, asseritamente volta a dimostrare la percezione del superminimo anche dopo il dicembre 1999 e la previsione contrattuale dello stesso come voce non assorbita.
Il rilievo assorbente è che la statuizione impugnata è rimasta non efficacemente censurata nello snodo essenziale: il tenore della scrittura di conferimento dell’incarico dirigenziale, dal quale inferire il pattuito assorbimento nei rinnovi contrattuali, e l’onere probatorio non assolto, nelle forme della prova documentale, del diverso assunto del lavoratore incentrato sulla non riassorbibilità.
Il carattere assorbibile dell’emolumento — risultato nei gradi di merito non efficacemente contrastato e cristallizzato nel giudizio di legittimità dalla devoluzione di mezzi di gravame inidonei a incrinarne la portata — esclude in radice la possibilità di iscrivere il superminimo nella retribuzione globale di fatto. Si tratta di una eccedenza retributiva attribuita in via convenzionale per un tempo determinato, trascorso il quale l’emolumento è risultato assorbito fino a concorrenza dei successivi aumenti del minimo contrattuale. Una diversa pattuizione, recante l’espressa dichiarazione del superminimo come non assorbibile, ne avrebbe implicato la conservazione e l’inclusione nella base di calcolo.
Il secondo motivo, concernente l’asserita illegittimità della norma regolamentare Enasarco che subordina alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione il computo dei compensi percepiti in via continuativa e fissa, è dichiarato inammissibile: le questioni sottese, non scrutinate dal giudice del gravame perché ritenute assorbite, non possono formare oggetto del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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