Accordi di esodo incentivato non vincolanti per il datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21716 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli accordi sindacali di esodo anticipato conclusi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012 e i relativi atti integrativi non fanno sorgere, in capo al datore di lavoro, obbligazioni attuali verso il singolo lavoratore che vi abbia aderito, né l’obbligo di portare a compimento la procedura. La loro natura non vincolante nei confronti dell’aderente esclude la configurabilità di un contatto sociale qualificato, di trattative negoziali dirette o di una responsabilità aquiliana per violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. In sede di legittimità, la censura che contesti l’interpretazione di un atto negoziale è inammissibile se il ricorrente si limiti a riportare brevi estratti del testo, senza indicare le clausole rilevanti e senza confrontarsi con le opzioni ermeneutiche già compiute dal giudice del merito.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un’Autorità di Sistema Portuale, ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla condotta inadempiente e contraria a correttezza e buona fede dell’ente. La pretesa si fondava su un accordo quadro del 9 settembre 2014, sottoscritto con le organizzazioni sindacali aziendali, relativo all’accesso al meccanismo di esodo anticipato introdotto dall’art. 4 della legge n. 92 del 2012, accordo antecedente al pensionamento anticipato del lavoratore.
Secondo la prospettazione, avendo il lavoratore aderito all’accordo, l’ente avrebbe assunto un’obbligazione nei suoi confronti, poi lesa dalla sospensione della procedura, dalla mancata informazione sul suo andamento e dalla rinuncia definitiva. Il Tribunale di Genova ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’ente si è difeso con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente le censure, che ruotano attorno alla qualificazione degli accordi di esodo come fonte di obbligazioni vincolanti per il datore. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 1173, 1321 e 1372 cod. civ. e dei criteri di interpretazione letterale e secondo buona fede, sostenendo che gli accordi collettivi aziendali avrebbero natura contrattuale vincolante, con irrilevanza del controllo INPS e delle indicazioni del Ministero vigilante.
La Corte dichiara la censura inammissibile. Il ricorrente, in sostanza, chiede di accertare la natura di intesa vincolante degli accordi anche in proprio favore, prospettando una questione interpretativa dell’atto negoziale. Sul piano del metodo, l’erronea interpretazione di un atto negoziale deve essere denunciata con la violazione dei criteri degli artt. 1362 ss. cod. civ. e con la riproduzione delle parti più rilevanti del testo da interpretare. Nel caso concreto il ricorrente ha riportato solo brevissimi passaggi, rendendo impossibile valutare se l’accordo prescrivesse obblighi attuali e a carico di chi.
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola non può contestare, in sede di legittimità, la scelta alternativa compiuta dal giudice del merito (Cass. civ. Sez. L n. 18214 del 3 luglio 2024). Il ricorrente si è limitato a prospettare una delle interpretazioni possibili degli accordi, trattati alla stregua di contratti.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e sulla buona fede nelle trattative, è dichiarato inammissibile per le medesime ragioni, non avendo il ricorrente contrastato efficacemente l’affermazione della corte territoriale sulla natura non vincolante dell’accordo quadro. La Corte rileva inoltre l’impossibilità di individuare quali trattative negoziali siano intercorse tra la P.A. e il lavoratore e quale obbligo contrattuale specifico sia stato violato, rispetto al quale i doveri di correttezza e buona fede sarebbero accessori.
Il terzo motivo, relativo al contatto sociale qualificato e alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., è respinto per le stesse ragioni. La Corte osserva che è problematico ipotizzare un contatto sociale tra due soggetti legati da un rapporto di lavoro con riferimento ad aspetti a esso strettamente collegati, e che non è immaginabile una trattativa diretta tra lavoratore ed ente sull’esodo anticipato, essendo stato accertato in fatto che l’intera vicenda ha coinvolto solo la P.A. e i sindacati. L’ipotesi di responsabilità aquiliana è priva di consistenza, essendo le parti legate contrattualmente. Anche il quarto motivo, sull’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile per esservi stata una doppia conforme. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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