Notifica al coobbligato principale impedisce la decadenza verso il socio (Cass. civ. Sez. V n. 11648 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori in solido, pur non pregiudicando le posizioni soggettive degli altri obbligati, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Trova applicazione, anche in tale ipotesi, l’art. 1310, comma 1, cod. civ., dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della disciplina procedimentale tributaria, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie. Il termine decadenziale va dunque collegato alla notificazione effettuata nei confronti del debitore principale, non del coobbligato.

Il Fatto

Due cartelle di pagamento, relative a IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2002, erano state emesse a carico di una società in accomandita semplice e del suo socio accomandatario, quale coobbligato solidale. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, eccependo tra l’altro la decadenza dell’agente della riscossione dal potere di notificare la cartella, per essere la notifica intervenuta oltre il termine di legge.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che ai fini della decadenza rilevasse la data di notificazione della cartella al coobbligato e non quella al debitore principale. Avverso tale pronuncia l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi per connessione, riconoscendo natura pregiudiziale al secondo, che involge una questione di diritto. Nel merito, richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui la tempestiva notifica della cartella a uno dei condebitori impedisce il prodursi della decadenza anche verso gli altri obbligati in solido, in quanto in materia tributaria opera l’art. 1310, comma 1, cod. civ.

Il principio viene ricondotto alla diretta lettura dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la notifica a pena di decadenza “al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”. La disposizione, quindi, àncora il termine decadenziale alla notificazione verso il debitore principale.

La Corte sottolinea che una diversa conclusione creerebbe una disarmonia di sistema, ponendosi in contrasto con l’esigenza del beneficium excussionis, che non potrebbe essere osservato se l’agente fosse costretto a compiere tutte le notifiche entro il medesimo termine, e con la disciplina sulle sanzioni di cui all’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, che proroga il termine di un anno quando la notifica sia stata eseguita nei termini verso almeno un coobbligato. Il rischio di un’azione di durata indeterminata è escluso dall’operare dei normali termini di prescrizione.

Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale aveva dato per presupposto che la notifica delle cartelle fosse stata tempestivamente effettuata verso la società debitrice principale. Essa aveva tuttavia ritenuto irrilevante tale circostanza, facendo riferimento alla notifica verso il coobbligato, avvenuta dopo lo spirare del termine. Così statuendo, i giudici di appello non si sono conformati ai principi esposti, che collegano la decadenza alla data di notificazione verso il debitore principale.

Da qui l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del primo, la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. La Corte compensa le spese dell’intero giudizio, avendo l’orientamento applicato trovato consolidamento in epoca successiva alla proposizione del ricorso. Viene inoltre escluso che il documento depositato telematicamente oltre i termini possa essere valutato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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