Supplenze scuola (GPS): la mancata indicazione di alcune sedi è rinuncia solo a quelle, non alle preferenze già espresse (Cass. lav. 18156/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026 (R.G.N. 21065/2025) — Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Ileana Fedele. Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
Il principio di diritto
“Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria”.
Il fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, nel giudizio promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito contro la sentenza che aveva riconosciuto a una docente il diritto alla supplenza (a.s. 2022/2023) secondo le preferenze espresse nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. La docente non era risultata assegnataria di alcun incarico, benché sedi da lei richieste, divenute disponibili nel turno successivo, fossero state attribuite ad aspiranti con punteggi inferiori, per effetto della procedura algoritmica ex art. 12, comma 10, dell’O.M. n. 112/2022. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ritenendo illegittima la procedura per contrasto con il principio meritocratico e con il buon andamento ex art. 97 Cost., riconoscendo il risarcimento del danno.
La motivazione
La questione è se l’aspirante che non indichi una sede — e quella sia l’unica disponibile al momento della chiamata — debba considerarsi rinunciatario ed essere escluso dai turni successivi, con scorrimento della graduatoria. La Corte interpreta l’art. 12, comma 4, dell’O.M. n. 112/2022 in combinato con il comma 10: la mancata indicazione di talune sedi comporta rinuncia solo alle preferenze non espresse, non all’incarico né alle sedi effettivamente prescelte. Ne consegue che, se le sedi non indicate sono le uniche disponibili in quel turno, l’aspirante non ottiene quell’incarico, ma conserva il diritto a essere considerato — nel rispetto della posizione in graduatoria — per le sedi prescelte che si rendano successivamente disponibili, anche per effetto di rinuncia altrui, nelle ulteriori fasi di attribuzione. Tale interpretazione conforme salvaguarda le disposizioni da sospetti di illegittimità costituzionale (art. 97 Cost.), evitandone la disapplicazione.
Esito: in sede di rinvio pregiudiziale la Corte enuncia il principio di diritto e dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila (per la natura ufficiosa del rinvio, nessuna pronuncia sulle spese).
Implicazioni pratiche
Per i docenti aspiranti alle supplenze da GPS: non indicare tutte le sedi non equivale a rinunciare alla procedura. Si perde soltanto la sede non richiesta (se è l’unica disponibile in quel turno), ma si conserva la posizione in graduatoria per le sedi effettivamente prescelte che si liberino in seguito, anche per rinuncia altrui. Per l’amministrazione scolastica: la procedura algoritmica non può escludere l’aspirante non rinunciatario dai turni successivi sulle sedi da lui richieste. Trattandosi di rinvio pregiudiziale, il principio ha efficacia orientativa generale, utile in un contenzioso seriale.
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