Assegni familiari: le società partecipate dagli enti locali per l’edilizia residenziale pubblica devono versare i contributi INPS (Cass. civ. n. 27197/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Civile, sentenza n. 27197/2025, pubblicata il 10 ottobre 2025 (udienza pubblica del 24 giugno 2025), R.G.N. 31210/2021. Presidente Lucia Esposito, Relatore Angelo Cerulo.

Il principio di diritto

Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali, al fine di esercitare le funzioni concernenti il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica, sono obbligate a versare all’INPS i contributi per gli assegni familiari, non ricorrendo i presupposti dell’esenzione prevista dall’art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, o di altre ipotesi derogatorie, che solo il legislatore statale, titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia ‘previdenza sociale’ (art. 117, secondo comma, lett. o, Cost.), ha la potestà di stabilire.

Il fatto

L’INPS pretendeva il versamento dei contributi per gli assegni familiari da una società per azioni partecipata da enti locali per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica. La Corte d’appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, aveva escluso l’obbligo, valorizzando un’intesa con cui la società si era fatta carico della diretta erogazione degli assegni familiari. L’INPS ricorre per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

La Corte ha accolto il ricorso. L’esenzione prevista dall’art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955 riguarda tassativamente lo Stato, gli enti pubblici e le istituzioni pubbliche di beneficenza, e non si applica a una società per azioni di diritto privato, ancorché partecipata da enti locali. L’erogazione diretta degli assegni da parte del datore di lavoro non lo esonera dalla contribuzione, in forza del principio di solidarietà che permea la previdenza sociale e della natura pubblicistica delle obbligazioni contributive; né la legge regionale o la contrattazione collettiva potevano derogare, essendo la previdenza sociale materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Esito: la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto.

Implicazioni pratiche

La decisione conferma che le società di capitali partecipate dagli enti locali restano, ai fini previdenziali, datori di lavoro privati: la partecipazione pubblica non muta la natura dell’organismo. L’erogazione diretta di prestazioni ai dipendenti non elimina l’obbligo contributivo verso l’INPS, salvo che una legge statale disponga espressamente l’esonero; deroghe pattizie o regionali sono prive di efficacia in una materia riservata allo Stato.

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