Surroga del Fondo di garanzia e riscossione a ruolo senza titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. III n. 15485 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, l’avvenuta escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore determina la surrogazione del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella posizione del garantito. Il credito che ne deriva ha natura pubblicistica, essendo volto a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, e non a recuperare il credito di diritto comune originato dal finanziamento. Ne consegue la legittimità della riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all’art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999. La medesima natura privilegiata del credito è ribadita dall’art. 8 bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, disposizione di interpretazione autentica priva di carattere innovativo.

Il Fatto

Un fideiussore di una società beneficiaria di un finanziamento pubblico ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617 cod. proc. civ., avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione per oltre cinquecentomila euro. I crediti erano stati iscritti a ruolo dal gestore del Fondo di garanzia, in surroga, per gli importi liquidati a titolo di perdita agli istituti di credito finanziatori della società inadempiente.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo necessaria l’esistenza di un titolo esecutivo a monte dell’iscrizione a ruolo. Il gestore del Fondo ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente. Il thema decidendum è stato delimitato con precisione: non è in discussione l’applicabilità dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, né dell’art. 8 bis del d.l. n. 3 del 2015, ma esclusivamente la necessità di un titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo del credito da surroga, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999.

La Corte ha richiamato gli indirizzi consolidati secondo cui il credito del garante escusso è assistito dal privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 (tra le altre, Sez. U. n. 11930 del 2010, Sez. I n. 2663 del 2019, Sez. I n. 6508 del 2020). Ha poi valorizzato il principio già espresso da Sez. III n. 1005 del 2023: in tema di concessione di garanzia pubblica, l’escussione determina la surrogazione del garante con nascita di un diritto di natura privilegiata, volto a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.

Su questa base la Corte ha censurato la decisione d’appello, che aveva qualificato il credito come ordinario credito di diritto privato. Ad esso va invece riconosciuta natura pubblicistica, con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo anche in assenza di titolo esecutivo, in deroga all’art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio.

Il terzo motivo, relativo alla prova dei pagamenti, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha distinto la questione dell’esistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata da quella dell’esistenza del credito: le relative contestazioni costituiscono domande autonome, talvolta proposte in via subordinata. Le “precisazioni” dell’appello sulla prova dei pagamenti, rese dopo l’affermazione del carattere assorbente del difetto di titolo, costituiscono un mero obiter dictum, inidoneo al giudicato e per di più affetto da motivazione contraddittoria e meramente apparente. La sussistenza dei crediti dovrà essere rivalutata in sede di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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