Erede che si qualifica tale in giudizio compie accettazione espressa (Cass. civ. Sez. III n. 15504 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 475 c.c., il chiamato all’eredità che assuma espressamente il titolo di erede in un atto scritto compie accettazione espressa dell’eredità, trattandosi di negozio unilaterale e non recettizio. Tale qualificazione non è esclusa dalla successiva dichiarazione di inammissibilità dell’atto processuale nel quale la qualità di erede è stata spesa, né dalla sopravvenuta rinuncia all’eredità. L’accettazione, una volta intervenuta, è atto puro e irrevocabile, insuscettibile di essere caducato da eventi successivi. Ne consegue che il giudice di merito, nel valutare la legittimazione passiva dell’erede sul piano esecutivo, deve considerare tale condotta come fatto assorbente.

Il Fatto

Una società intimava a una donna un precetto per un importo di poco superiore a 23.000 euro, fondato su un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del padre della stessa, divenuto definitivo per mancata opposizione. La destinataria proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando la nullità del precetto per le spese non dovute e accertando il diritto della società a procedere per il residuo. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva integralmente l’opposizione, escludendo il diritto della società di agire esecutivamente. La società ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la mancata considerazione di un giudicato esterno formatosi tra le parti. Il motivo è rigettato. La Corte ribadisce l’indirizzo consolidato secondo cui chi eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza deve provarlo mediante produzione della stessa munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., salvo che la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato.

Nella specie manca la prova di una tale ammissione, non essendo sufficiente la mera non contestazione, né la ricorrente indica specificamente gli atti difensivi dai quali desumere l’ammissione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Inoltre, i documenti attestanti il giudicato, prodotti per la prima volta in sede di legittimità, non possono essere esaminati.

La Corte esclude poi, in ogni caso, un giudicato sostanziale sulla qualità di erede: nell’opposizione richiamata l’unico motivo dedotto atteneva alla violazione dell’art. 481, comma 2, cod. proc. civ., senza contestazione della qualità di erede. Il giudice non avrebbe potuto pronunciarsi su questione non dedotta senza incorrere in extrapetizione; l’oggetto del giudizio di opposizione resta limitato ai motivi proposti dall’opponente.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la donna, opponendosi al decreto ingiuntivo, si era qualificata erede del padre, compiendo accettazione espressa. Il motivo è fondato. La Corte rileva che la donna aveva inequivocabilmente assunto il titolo di erede nell’opposizione e che il giudice di primo grado aveva già ritenuto inefficace la successiva rinuncia, in ossequio al principio semel heres semper heres. Ai sensi dell’art. 475 c.c., l’assunzione del titolo di erede in un atto scritto integra accettazione espressa.

La Corte censura i due argomenti della Corte territoriale. L’inammissibilità dell’opposizione non incide sulla qualificazione della condotta, poiché l’accettazione è atto puro e irrevocabile. Quanto alla tesi secondo cui la reazione a una richiesta di pagamento di un debito del de cuius non richiede la qualità di erede, la Corte ribadisce che l’accettazione tacita può desumersi da azioni giudiziarie che il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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