Improcedibile il ricorso privo della relazione di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 15496 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi nel fascicolo di legittimità la relazione di notifica della sentenza impugnata, pur avendone riferito l’avvenuta esecuzione. Il rilievo è d’ufficio e prescinde da eccezione della controricorrente. La c.d. prova di resistenza non sana il difetto, perché la notifica del ricorso non rispetta il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza e l’onere documentale non è sostituibile dalla mera indicazione in ricorso.

Il Fatto

Due utilizzatrici erano subentrate in un contratto di locazione finanziaria su un’imbarcazione, stipulato con la società concedente. Dopo il pagamento di parte del piano di ammortamento, la società aveva risolto unilateralmente il contratto e il bene era stato restituito. Le utilizzatrici avevano chiesto al Tribunale che fosse dichiarata la nullità o l’inefficacia delle clausole penali e che fossero loro restituiti i canoni versati, con riduzione della penale e decurtazione dell’equo compenso.

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendola introdotta tardivamente con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. Le utilizzatrici hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sull’omesso esame di un documento decisivo e sulla violazione degli artt. 112, 1384 e 1526 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ha affrontato in via logicamente preliminare la procedibilità del ricorso. Le ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza impugnata, pubblicata il 14.02.2022, era stata loro notificata il 03.05.2022, ma non avevano depositato la relazione di notifica. Di qui l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

La Corte ha escluso che il difetto potesse essere superato dalla c.d. prova di resistenza. La notifica del ricorso, effettuata il 01.07.2022, non rispetta comunque il termine di sessanta giorni rispetto alla pubblicazione della sentenza. Il ricorso risulterebbe quindi in ogni caso tardivo, anche a voler prescindere dall’onere documentale omesso.

La Corte ha inoltre rilevato che neppure la controricorrente ha prodotto la relazione di notifica della sentenza. Il testo dà atto del rilievo in via officiosa della causa di improcedibilità, senza che sia necessaria un’eccezione di parte.

L’accertamento del difetto di procedibilità ha assorbito l’esame nel merito dei quattro motivi. La Corte non ha quindi esaminato le censure relative alla vessatorietà delle penali, alla riduzione ex art. 1384 cod. civ. e all’applicabilità analogica dell’art. 1526 cod. civ. al leasing traslativo. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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