Surrogazione nel credito già ammesso: basta la comunicazione al curatore (Cass. civ. Sez. I n. 22165 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di fallimento del debitore ceduto, ove il credito azionato sia già stato ammesso al passivo, il soggetto che vi subentra a titolo particolare — per cessione o per surrogazione — non può proporre una nuova domanda di insinuazione, ma deve seguire la procedura dell’art. 115, comma 2, l. fall., comunicando al curatore l’atto o il fatto traslativo con la relativa documentazione probatoria. La comunicazione è valida in qualunque forma, purché raggiunga lo scopo informativo; il curatore provvede poi alla rettifica formale dello stato passivo con atto suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 36 l. fall. Quanto ai versamenti dei soci, la sola denominazione contenuta nelle scritture contabili non è sufficiente a qualificarli come eseguiti in conto futuro aumento di capitale: occorrono indici di dettaglio, quali l’indicazione del termine entro cui l’aumento sarà deliberato, il comportamento delle parti e le annotazioni di bilancio, capaci di svelare la comune intenzione negoziale.
Il Fatto
Una società, socia di maggioranza di un’altra società poi dichiarata fallita, proponeva opposizione allo stato passivo chiedendo l’ammissione di due poste: una somma per crediti in via di regresso, per avere corrisposto in qualità di fideiussore un importo a un creditore già ammesso al passivo, e un importo maggiore a titolo di versamenti asseritamente eseguiti in conto futuro aumento di capitale.
Il tribunale respingeva l’opposizione. Quanto alla prima pretesa, rilevava che la surrogazione nel credito già ammesso andava gestita ai sensi dell’art. 115 l. fall., con semplice comunicazione al curatore, e non mediante nuova domanda. Quanto alla seconda, escludeva alcun collegamento causale tra i bonifici e il successivo aumento deliberato, qualificando i versamenti come a fondo perduto. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Sul primo, richiama il principio già espresso da Cass. n. 10454 del 2014 e ribadito da Cass. n. 7832 del 2025: occorre distinguere a seconda che il credito ceduto sia o meno già ammesso al passivo. Se non lo è, il cessionario deve provare il credito e la sua anteriorità al fallimento; se invece è già ammesso, deve seguire la procedura dell’art. 115, comma 2, l. fall.
Tale principio, dettato in tema di cessione, vale per ogni forma di subingresso a titolo particolare, compresa la surrogazione. Chi subentra può proporre domanda di insinuazione solo se la pretesa non è stata ancora ammessa; diversamente deve comunicare al curatore l’atto traslativo, il quale rettifica formalmente lo stato passivo con atto reclamabile ex art. 36 l. fall. La censura è quindi nuova rispetto al percorso argomentativo del decreto.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che il provvedimento impugnato non tratta affatto la questione della delibera assembleare quale atto ricognitivo della volontà negoziale delle parti. Poiché la questione non risulta esaminata in alcun modo nel decreto, il ricorrente aveva l’onere — rimasto inadempiuto — di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare l’atto processuale in cui l’aveva formulata, per il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. n. 3473 del 2025; Cass. n. 2038 del 2019).
Nel merito, la Corte ricostruisce la distinzione tra le erogazioni dei soci. I versamenti in conto capitale confluiscono in riserva e non danno luogo a credito esigibile, salvo lo scioglimento della società; i versamenti in conto futuro aumento di capitale hanno invece uno specifico vincolo di destinazione e, se l’aumento non interviene, legittimano la restituzione. La qualificazione dipende dalla volontà negoziale, desumibile non dalla sola denominazione contabile, ma dal modo in cui il rapporto è stato attuato, dalle finalità e dagli interessi coinvolti (tra le altre, Cass. n. 29325 del 2020; Cass. n. 34503 del 2021; Cass. n. 24093 del 2023).
Il decreto si è attenuto a tali principi: i bonifici non richiamavano mai la formula “in conto futuro aumento capitale”, mancava ogni indicazione temporale, i versamenti erano avvenuti in presenza di gravi perdite e l’organo amministrativo ne aveva previsto la destinazione a copertura delle perdite. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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