Taratura Tutor: presunzione di affidabilità e onere della prova (Cass. civ. Sez. II n. 26522 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le risultanze delle rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche, quali i sistemi di controllo da remoto, assumono efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento mediante l’iniziale omologazione e la taratura periodica. Tale affidabilità è garantita dall’art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, nella parte in cui, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, impone verifiche periodiche per tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Ne deriva che, in caso di contestazione del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, non potendosi invocare la presunzione di affidabilità quando le verifiche siano del tutto assenti. È invece inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che denunci l’omesso esame di fatti decisivi o la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. senza indicare specificamente gli atti e i termini delle questioni prospettate.

Il Fatto

Un automobilista proponeva opposizione avverso l’ordinanza prefettizia con cui gli era stata ingiunta la sanzione amministrativa per eccesso di velocità, accertata a mezzo dell’apparecchiatura denominata Tutor. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione e annullava il provvedimento.

Il Tribunale, in sede di appello, riformava la decisione, rilevando che l’Amministrazione aveva prodotto la documentazione attestante l’omologazione del mezzo, la taratura e la verifica di funzionalità, sì da poter presumere la corretta taratura fino a prova contraria, nella specie non fornita. Il sanzionato ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, anche con riguardo al riparto degli oneri probatori e al preteso difetto di accreditamento del soggetto certificatore.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sentenza della Corte cost. n. 113 del 2015, che ha dichiarato illegittimo l’art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche. La mancanza di tali verifiche pregiudica l’affidabilità dello strumento a prescindere dalle modalità di impiego.

Il giudice delle leggi ha evidenziato la stretta correlazione tra l’art. 45 e il successivo art. 142, che attribuisce alle rilevazioni elettroniche il valore di piena prova delle violazioni. È proprio tale disposizione ad armonizzare le esigenze di sicurezza stradale con i diritti di difesa del sanzionato, il quale di norma è gravato della prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. L’onere probatorio trova fondamento nella presunzione di affidabilità del mezzo tecnico.

Tale affidamento, osserva la Corte, degrada però in assoluta incertezza quando le verifiche periodiche non vengano mai effettuate. In presenza di contestazione, quindi, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. La circolare del Ministero dell’interno del 2015 e il decreto ministeriale del 2017 richiedono che le verifiche siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori accreditati ACCREDIA o da soggetti conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Nel caso di specie il Tribunale ha dato conto del fatto che dai documenti prodotti dall’Amministrazione risultava sia l’omologazione iniziale, sia la taratura, sia l’ulteriore verifica di funzionalità, a distanza di meno di cinque mesi dalla constatazione dell’infrazione. Il ricorrente, però, ha dapprima dedotto che il Tribunale non avrebbe considerato la mancata verificazione della taratura annuale, poi ha sostenuto il contrario, lamentando l’assenza di parametri di riferimento e l’accreditamento del certificatore.

Il motivo è dichiarato inammissibile. La doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. impone al ricorrente di indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività, onere non rispettato. Anche la deduzione di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è inammissibile per carenza di specificità e per difetto di autosufficienza, non essendo la Corte legittimata a procedere a un’autonoma ricerca degli atti. Il ricorso è quindi rigettato, con conseguente insussistenza dei presupposti per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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