Inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione del merito (Cass. civ. Sez. I n. 7197 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di errores in iudicando e in procedendo, ovvero di censure motivazionali, miri in realtà a una diversa valutazione del merito della causa. Il discrimine tra violazione di legge in senso proprio, per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ed erronea applicazione della legge, per carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Le doglianze attinenti all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze istruttorie ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla società creditrice avverso l’esclusione dallo stato passivo del credito chirografario di oltre un milione di euro. Il credito derivava da un contratto di prestazione d’opera ritenuto simulato o nullo, e comunque non provato nella misura richiesta. L’istruttoria si era svolta con ordine di esibizione alla curatela opposta e prova testimoniale articolata dal creditore opponente.

Il giudice di merito ha ricostruito una complessa vicenda societaria originata dall’affidamento, da parte di un ente locale, della gestione di servizi pubblici a una società a partecipazione pubblica, seguita da una convenzione di esecuzione e da contratti “a valle” con i soci. Avverso il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione in due mezzi; il fallimento intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

I due motivi, connessi, sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte rileva che il ricorrente, sotto l’apparente deduzione di errori di diritto e di motivazione, mira a una diversa valutazione del merito, che non può trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U n. 34476/2019).

I giudici di merito hanno reso una motivazione tutt’altro che inesistente, anzi ampia e superiore alla soglia del minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053/2014), pur con qualche esuberanza nella qualificazione giuridica. Essi hanno ritenuto, all’esito dell’istruttoria, che la trama dei rapporti societari e negoziali abbia dato vita a un illecito progetto contrattuale tra la partecipata e il socio di minoranza, finalizzato non all’ottimizzazione dei servizi pubblici ma a una surrettizia distribuzione dei ricavi e a un’indebita distribuzione anticipata degli utili, con moltiplicazione di costi a danno dell’ente locale.

La Corte osserva che non integra violazione né falsa applicazione di norme la denuncia di erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca fuori dall’ambito interpretativo della norma (Cass. n. 4784/2023). Solo la censura mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa attiene al merito (Cass. n. 195/2016, n. 26110/2015). Ammettere un sindacato sulle quaestiones facti consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze istruttorie (Cass. Sez. U n. 28220/2018).

Il ricorrente non può contrapporre al giudice di merito le proprie valutazioni per ottenere la revisione degli accertamenti di fatto o una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. n. 205/2022, n. 30516/2018). Ne segue la declaratoria di inammissibilità, senza statuizione sulle spese per mancanza di difese dell’intimato. Sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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