Istituzione comunale autonoma e difetto di legittimazione passiva del Comune (Cass. civ. Sez. I n. 32463 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Istituzione comunale preposta all’esercizio di servizi sociali, quale organismo strumentale dell’ente locale, è dotata di autonomia gestionale e di una propria soggettività giuridica distinta da quella del Comune. Da tale autonomia, unitamente all’autonomia patrimoniale accertata dal giudice di merito, consegue che la pretesa creditoria va proposta nei confronti dell’Istituzione e non già del Comune. Il Comune non assume la titolarità passiva dei rapporti dell’Istituzione in difetto della formale delibera di cessazione e del conseguente procedimento di dismissione previsti dallo statuto, all’esito del quale soltanto si realizza il subentro dell’ente territoriale nella disponibilità del patrimonio. È inammissibile, per divieto di motivo di cassazione per vizio di motivazione ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso che, sotto l’apparente deduzione della violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., censuri in realtà il giudizio di fatto dei giudici di merito.
Il Fatto
Un consorzio di cooperative sociali otteneva, nel 2007, un decreto ingiuntivo nei confronti di una casa di riposo per crediti derivanti da un contratto di assistenza agli anziani. Proposta opposizione, il Tribunale revocava il decreto e rimetteva la causa al giudizio arbitrale, in ragione di una clausola compromissoria. Nel frattempo il Comune aveva ordinato la chiusura della struttura e revocato l’intero consiglio di amministrazione, dichiarando di subentrare nelle posizioni attive e passive dell’ente.
Il consorzio chiedeva poi un nuovo decreto ingiuntivo nei confronti del Comune. L’opposizione dell’ente veniva accolta e il decreto revocato, sul rilievo che la casa di riposo non era cessata. La Corte di appello rigettava l’impugnazione del consorzio e confermava il difetto di legittimazione passiva del Comune. Il consorzio ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e sostenendo la legittimazione passiva del Comune. A suo avviso la casa di riposo sarebbe ente strumentale dell’ente locale, costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990, con mezzi finanziari messi a disposizione dal Comune e responsabilità economico-patrimoniale diretta di quest’ultimo. Dalla nomina dell’arbitro da parte del Comune si desumerebbe inoltre una confessione della propria legittimazione passiva.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il ricorrente, pur invocando norme processuali, censura in sostanza il giudizio di fatto dei giudici di merito sul difetto di titolarità passiva del rapporto in capo al Comune. Opera quindi il divieto, ex art. 348-ter c.p.c. nella versione vigente ratione temporis, di formulare il motivo di ricorso per vizio di motivazione, in presenza di una doppia decisione conforme di merito.
Nel merito, la Corte territoriale aveva accertato che la cessazione dell’Istituzione non era mai stata deliberata dal consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati, come richiesto dallo statuto, e che non aveva quindi avuto luogo il procedimento di dismissione, all’esito del quale soltanto il Comune avrebbe potuto approvare il bilancio finale e assumere la disponibilità del patrimonio.
La Corte conferma che l’art. 23 della legge n. 142 del 1990 qualifica l’Istituzione come organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. Come l’azienda speciale, essa va inclusa tra gli enti pubblici, ma ciò non vale a sopprimerne la distinta soggettività. L’autonoma soggettività giuridica e l’autonomia patrimoniale accertate in concreto impongono di proporre la pretesa creditoria nei confronti della casa di riposo e non del Comune.
Sul piano processuale, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., nel richiamare gli artt. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., codifica un’ipotesi tipica di abuso del processo, ma non ne impone l’applicazione automatica, restando la sanzione affidata alla valutazione del caso concreto in un’interpretazione costituzionalmente compatibile (Sezioni Unite n. 36069 del 2023). Nella specie non emergono ragioni per discostarsi da tale previsione, stante la correttezza della proposta di definizione anticipata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende e con gli effetti dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.