Tari, avviso di pagamento e cartella: il ricorso perde rilievo (Cass. civ. Sez. V n. 29317 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude l’impugnazione di atti diversi con cui l’amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. L’impugnazione di tali atti atipici è però facoltativa e non necessaria: una volta notificato l’atto tipico, il giudizio sull’atto facoltativamente impugnabile perde rilevanza. Se l’atto tipico viene impugnato, prevale ed assorbe la cognizione sulla pretesa impositiva nel suo complesso; se non viene impugnato, il ricorso avverso l’atto atipico diviene inutile per l’avvenuto consolidamento degli effetti dell’atto tipico. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il solo atto atipico quando la pretesa sia stata reiterata con l’atto tipico.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso avverso l’invito e/o avviso con cui l’agente della riscossione, nell’interesse di un Comune, richiedeva il pagamento della Tari per l’anno d’imposta 2015, in relazione a un immobile detenuto in locazione.
Dopo una pronuncia di annullamento con rinvio, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della contribuente, ritenendo non necessaria la notifica dell’avviso di accertamento, poiché il contratto di locazione dell’immobile comunale conteneva la specificazione della consistenza ai fini Tari, con valore dichiarativo. La società impugnava la decisione con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile muovendo da un dato di fatto emergente dagli atti: la pretesa fiscale oggetto dell’avviso impugnato era stata reiterata con una successiva cartella di pagamento, avente ad oggetto la medesima Tari del 2015 e il medesimo importo a titolo di tributo principale, a sua volta impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Si tratta, dunque, della stessa pretesa fiscale, già portata davanti al giudice tributario.
Il Collegio richiama i principi consolidati in materia. L’elencazione degli atti impugnabili dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è tassativa, ma consente un’interpretazione estensiva in ossequio agli artt. 24, 53 e 97 Cost., riconoscendosi la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti che esplicitino concrete ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria. In capo al contribuente sorge già alla ricezione dell’atto un interesse, ex art. 100 c.p.c., a una pronuncia di controllo della legittimità sostanziale della pretesa.
Tale facoltà non si traduce però in un onere: il mancato esercizio dell’impugnazione dell’atto atipico non determina conseguenze sfavorevoli, restando possibile contestare la pretesa quando venga reiterata con uno degli atti tipici. La Corte distingue così gli atti facoltativamente impugnabili, che esprimono una determinazione non ancora formalizzata della pretesa, dagli atti necessariamente impugnabili, riconducibili all’elenco dell’art. 19, nei quali la pretesa è sostanzialmente e formalmente determinata.
Il passaggio decisivo riguarda la contemporanea pendenza dei due giudizi: la notifica dell’atto tipico esautora ogni possibile rilevanza di quello facoltativamente impugnabile, anche se già opposto e pendente il relativo giudizio. Se l’atto tipico è impugnato, l’unico giudizio che rileva è quello avverso di esso, con onere per il contribuente di riproporre o proporre ex novo i vizi sostanziali e procedurali. Se invece l’atto tipico non è impugnato, il ricorso avverso l’atto atipico diviene inutile per il consolidamento degli effetti dell’atto tipico.
Applicando tali principi, la sussistenza della cartella relativa alla medesima pretesa — indicata dall’agente della riscossione senza smentita della contribuente — rende il ricorso in rassegna inammissibile. Non vi è luogo a liquidazione delle spese, non avendo le controparti svolto difese; ricorrono i presupposti dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di una somma pari al contributo unificato.
Nota della Redazione
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