TARI, legittima l’equiparazione del parcheggio scoperto ad autorimessa (Cass. civ. Sez. V n. 13630 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI (già TARSU), il regolamento comunale che riconduce l’area scoperta adibita a parcheggio nella medesima categoria tariffaria dell’area coperta adibita a garage non è affetto da illegittimità e non può essere disapplicato ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992. L’art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 demanda al Comune la classificazione delle categorie e sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti: l’articolazione per gruppi prevista dal comma 2 è dettata solo “in via di massima” e non ha carattere tassativo. La scelta di assimilare tipologie di utenza diverse rientra nella discrezionalità tecnica di orientamento politico-amministrativo dell’ente e, come tale, è insindacabile nel merito. L’art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 consente inoltre di ancorare la tariffa all’attività economicamente svolta nell’immobile, prescindendo dalla sola destinazione d’uso. L’attività interpretativa del giudice non è suscettibile di passare autonomamente in giudicato, poiché funzionale alla decisione e non vincolante per altro giudice.
Il Fatto
Una società cooperativa impugna, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, l’avviso di pagamento per TARI e TEFA 2014, emesso dalla concessionaria della riscossione per conto del Comune. L’atto riguarda un’area scoperta adibita a parcheggio, cui il Comune ha applicato la tariffa prevista per immobili di tipologia e destinazione disomogenee.
La Commissione Provinciale accoglie il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma, accoglie l’appello della concessionaria. La società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo violazione di legge, nullità della sentenza per difetto di motivazione ed erronea esclusione del rilievo del giudicato esterno formatosi su identica controversia per altra annualità.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto la censura sulla motivazione. Il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice di merito non indichi gli elementi del proprio convincimento o li esponga senza adeguata disamina logico-giuridica, rendendo impossibile il controllo. Nel caso concreto la sentenza impugnata esplicita in modo sufficiente la ratio decidendi, tanto da consentire alla contribuente di censurare compiutamente gli asseriti errori di diritto.
Quanto all’eccepito giudicato esterno, la Corte ribadisce che l’attività interpretativa delle norme compiuta dal giudice non è suscettibile di passare in giudizio autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferisce, assolvendo a funzione meramente strumentale rispetto alla decisione. Il vincolo dell’art. 2909 cod. civ. opera diversamente dal principio dello stare decisis, che non trova riconoscimento nell’ordinamento processuale.
Sul terzo motivo la Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 impone al Comune un regolamento con la classificazione di categorie e sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti. L’articolazione del comma 2 è però dettata “di massima”, non tassativa: resta al Comune il potere di discostarsene e di prevedere ulteriori tipologie o sottocategorie.
L’esercizio di tale facoltà rientra nella discrezionalità tecnica dell’ente, insindacabile in sede giudiziaria, salvo il rispetto del principio di proporzionalità. L’art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 consente di applicare la tariffa in base all’attività concretamente svolta nell’immobile, prescindendo dalla destinazione d’uso. Il regolamento comunale ha recepito i criteri del d.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), la cui tabella 4 individua un’unica categoria per autorimesse e magazzini senza vendita diretta.
La riconduzione del parcheggio scoperto nella categoria di magazzini, depositi e garage è dunque coerente con la classificazione legislativa e regolamentare: si tratta di applicazione per categoria, non per analogia. Il ricorso è rigettato, con il secondo motivo respinto ed il terzo assorbito; le spese di lite sono compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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