Tariffe TARES in corso d’anno se deliberate entro termine bilancio (Cass. civ. Sez. V n. 14637 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le tariffe e le aliquote dei tributi locali deliberate entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio. In tal caso opera la deroga all’art. 3 della legge n. 212/2000, che pure esclude la retroattività delle norme tributarie. La delibera tardiva rispetto a quel termine non è per ciò solo invalida: resta preclusa soltanto la sua applicazione retroattiva all’esercizio in corso. Il Comune che approvi regolamento e tariffe entro il termine prorogato per legge può quindi applicarli per l’intero anno di riferimento.

Il Fatto

Un Comune ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva respinto il proprio appello avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento TARES 2013.

La questione riguardava il Regolamento TARES e le relative tariffe, approvati dal Comune il 12 settembre 2013, e la loro efficacia temporale rispetto all’anno 2013. I giudici di appello li avevano ritenuti applicabili solo dal gennaio 2014; il ricorrente sosteneva invece l’efficacia dal 1° gennaio 2013, essendo stato il termine di approvazione del bilancio differito per legge.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un principio generale: lo Statuto dei diritti del contribuente vale anche per le delibere e i regolamenti comunali, che non possono avere efficacia retroattiva se non nei limiti stabiliti da norme di legge. Le tariffe deliberate oltre il termine di legge sono quindi applicabili solo dall’anno successivo, poiché l’applicazione retroattiva contrasta con l’art. 3 della legge n. 212/2000.

Fa eccezione, però, l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006: gli enti locali deliberano tariffe e aliquote entro la data fissata da norme statali per il bilancio di previsione e, se approvate entro tale termine, le deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottate dopo l’inizio dell’esercizio. In caso di approvazione tardiva, invece, le tariffe precedenti si intendono prorogate.

La Corte richiama il Cons. Stato n. 2356 del 2024 e, sul piano sistematico, l’art. 193 Tuel, che consente di modificare tariffe e aliquote oltre il termine solo per ripristinare gli equilibri di bilancio, e l’art. 97 della Costituzione. Ribadisce la necessità di garantire ai contribuenti un riferimento temporale certo per ciascun anno d’imposta.

Nella specie, il regolamento e le tariffe erano stati approvati entro il termine differito al 30 novembre 2013. Da ciò deriva l’applicazione delle nuove tariffe in corso d’anno e non dal 1° gennaio dell’anno successivo, come erroneamente ritenuto dai giudici d’appello. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che la violazione del termine incide sul regime di efficacia temporale, non sulla validità della delibera.

La Corte accoglie quindi il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, demandandole anche la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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