Affidatari a rischio giuridico vanno convocati a pena di nullità in appello (Cass. civ. Sez. I n. 16342 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità, la convocazione degli affidatari o dell’eventuale famiglia collocataria, prevista a pena di nullità dall’art. 5, comma 1, legge n. 184/1983 come modificato dall’art. 2 della legge n. 173/2015, costituisce norma di natura processuale applicabile anche nel giudizio di appello. La ratio della previsione è consentire una compiuta valutazione dell’interesse del minore, valorizzando il legame affettivo instauratosi con figure vicariali di quelle genitoriali. Il giudice deve fondare il proprio convincimento su un riscontro attuale e concreto, riferito alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori.
Il Fatto
All’esito del procedimento di accertamento dello stato di abbandono, il Tribunale per i Minorenni dichiarava l’adottabilità di una minore, sospendeva i rapporti con i familiari e confermava la sospensione della responsabilità genitoriale materna, nominando il Sindaco quale tutore provvisorio e collocando la bambina presso un nucleo familiare.
L’amministratore di sostegno della madre proponeva appello, contestando la mancanza di accertamenti sulla capacità genitoriale e chiedendo, in subordine, la conservazione dei rapporti madre-figlia. La Corte d’Appello rigettava il gravame. Ricorrono ora in cassazione l’amministratore di sostegno e lo zio, mentre la curatrice speciale della minore propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina prioritariamente, per ragioni logico-giuridiche, il secondo motivo del ricorso incidentale, che denuncia la mancata convocazione della famiglia collocataria. Il motivo è fondato. L’art. 5, comma 1, legge n. 184/1983 impone che l’affidatario o la famiglia collocataria siano convocati a pena di nullità nei procedimenti relativi al minore affidato.
Trattasi, precisa la Corte, di norma di natura processuale, applicabile anche in grado d’appello, come già affermato da Cass. n. 14167/2017 e Cass. n. 23862/2021. La previsione mira a tutelare i minori che, per il lungo protrarsi dell’affidamento, hanno instaurato una relazione di tipo genitoriale con gli affidatari, consentendo a costoro di rappresentarne gli specifici interessi.
Il fondamento della convocazione risiede nel contributo che tali soggetti, per la quotidianità del rapporto vissuto con il minore, sono idonei a offrire circa la lettura dell’attuale situazione di quest’ultimo e l’individuazione della soluzione oggettivamente preferibile nel suo prevalente interesse. Richiamando Cass. n. 35835/2021 e Cass. n. 24723/2021, la Corte sottolinea che il giudice deve fondare il convincimento su un riscontro attuale e concreto, non su valutazioni ipotetiche.
Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata si desume non solo che i collocatari non sono stati sentiti, ma che non risultano nemmeno individuati, pur non essendo in contestazione l’affidamento a rischio giuridico. Emerge così il vizio processuale eccepito, che impone la cassazione con rinvio alla Corte territoriale, la quale dovrà, previa individuazione degli affidatari, procedere alla loro audizione, ove occorra protetta, per verificare le condizioni dello stato di abbandono. L’unico motivo del ricorso principale e il primo dell’incidentale restano assorbiti.
Nota della Redazione
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