TASI e ordine di demolizione: irrilevante l’abuso edilizio ai fini impositivi (Cass. civ. Sez. V n. 27017 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta TASI (e, più in generale, dell’imposizione immobiliare comunale), il fabbricato abusivo assoggettato a ordine di demolizione non perde la propria attitudine impositiva: l’iscrizione al catasto edilizio urbano, o la sola iscrivibilità, costituisce presupposto sufficiente dell’imposta, mentre la regolarità urbanistica dell’immobile non figura tra i presupposti di legge. La difformità edilizia non è equiparabile all’inagibilità che sola consente la riduzione impositiva, la quale richiede un degrado fisico sopravvenuto o un’obsolescenza funzionale non superabile con interventi manutentivi. L’incertezza normativa dedotta a fini sanzionatori non può fondarsi su una risoluzione resa su interpello per fattispecie e imposta differenti, né ciò esenta il contribuente.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento d’ufficio con cui il Comune contestava il versamento solo parziale della TASI per l’anno 2014 in relazione a determinate unità immobiliari, per un importo superiore a 34.000 euro. A fondamento dell’opposizione la società deduceva che gli immobili erano ormai sottratti alla sua piena disponibilità, essendo stati raggiunti da provvedimenti di sequestro, acquisizione e da ordini di demolizione emanati dallo stesso ente impositore.

La CTP di Roma rigettava il ricorso. La CTR del Lazio confermava la decisione di primo grado, respingendo l’appello della società e condannandola alle spese. La curatela del fallimento della società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è in larga parte inammissibile e solo in minima parte infondato. La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere il giudice di merito considerato che l’ordine di demolizione aveva privato gli immobili del valore commerciale e dell’utilizzabilità.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: essendovi stata doppia conforme in fatto, il ricorrente in cassazione ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste rispettivamente a base della decisione di primo e di secondo grado, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Onere che nella specie non è stato assolto.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del presupposto impositivo. Per fabbricato rilevante ai fini dell’imposta deve intendersi l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano. L’iscrizione costituisce presupposto sufficiente, ma non necessario, dell’assoggettamento, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità. Il certificato di abitabilità non è presupposto dell’imposta e attesta soltanto l’idoneità igienico-sanitaria all’uso, restando estranea al rapporto tributario l’effettiva abitabilità del bene.

La Corte nega quindi l’assimilazione degli immobili affetti da difformità edilizia a quelli inagibili. La legge non richiede fra i presupposti dell’imposta la regolarità urbanistica né l’abitabilità, e la normativa di settore non equipara la difformità urbanistica agli immobili inagibili. L’inagibilità rilevante richiede un degrado fisico sopravvenuto o un’obsolescenza non superabile con interventi manutentivi, secondo i requisiti dell’art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.

Residua il motivo sulle sanzioni. La Corte ribadisce che l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma, riferita non al contribuente ma al giudice. La risposta a interpello invocata dalla ricorrente riguarda un’imposta diversa e una fattispecie differente ed è vincolante solo verso chi ha presentato l’istanza. Il motivo è pertanto infondato, così come inammissibile è la censura sulla asserita autosufficienza del ricorso, per non avere la curatela indicato gli atti e i documenti comprovanti l’incidenza dell’ingiunzione sull’imposta applicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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