Ricorso in cassazione travisato in terzo grado di merito è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4689 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, solo apparentemente, la violazione o falsa applicazione di norme di legge, la mancanza assoluta di motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo o l’omessa pronuncia, quando in realtà la censura miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non sussiste quando la sentenza impugnata abbia dato conto delle circostanze dedotte e delle statuizioni di primo grado. I motivi che non trascrivono né localizzano con precisione gli atti richiamati difettano di autosufficienza.
Il Fatto
La lavoratrice aveva agito per ottenere l’assunzione presso una struttura sanitaria. Con la sentenza n. 5/2010 la Corte d’Appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame, aveva accertato l’inadempimento dell’azienda e costituito il rapporto di lavoro, rigettando la domanda risarcitoria. A fronte della mancata esecuzione, il Tribunale aveva condannato l’azienda al pagamento di retribuzioni e differenze retributive per il periodo dal 2003 al 2014.
La Corte d’Appello, con le sentenze non definitiva n. 196/2017 e definitiva n. 82/2018, ha ridotto l’importo, sottraendo l’aliunde perceptum, e ha confermato il resto, ravvisando una condizione di mora credendi del datore di lavoro. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, trattati congiuntamente per connessione logica, sono stati dichiarati inammissibili. La ricorrente denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo (l’assunzione formale sopraggiunta e la ricostruzione di carriera), la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione e la violazione degli artt. 2932, 1223 e 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.
Quanto al primo profilo, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha dato atto delle statuizioni di primo grado e ha indicato l’assunzione formale sopraggiunta, distinguendo il periodo delle retribuzioni da quello delle differenze retributive connesse alla ricostruzione di carriera. Non è quindi configurabile l’omesso esame dedotto.
I motivi difettano poi di autosufficienza, non trascrivendo né localizzando con precisione gli atti dei gradi di merito. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8950/2022, che hanno ribadito l’onere di indicazione puntuale degli atti, pur senza una lettura eccessivamente formalistica dell’autosufficienza, anche alla luce della sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021.
Nel merito la Corte osserva che i motivi tendono a rimettere in discussione l’accertamento della Corte territoriale sulla richiesta di riattivazione del rapporto da parte della lavoratrice, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Sono richiamate Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019 e Cass. n. 8758 del 2017.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e con l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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