Tentata estorsione e aggravante del nesso teleologico: non c’è assorbimento nelle lesioni (Cass. pen. Sez. 2 n. 18552 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. è configurabile quando le lesioni personali siano commesse nell’esplicazione della violenza posta in essere per eseguire il reato di cui all’art. 393 cod. pen., senza che si realizzi alcun assorbimento dell’un reato nell’altro. Il medesimo principio si applica all’ipotesi in cui le lesioni siano cagionate nell’esecuzione di una tentata estorsione, attesa l’identità della ratio decidendi nelle due fattispecie. La valutazione di credibilità della persona offesa e il giudizio di comparazione tra circostanze restano riservati al giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna di tre imputati per tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate, unificate dal vincolo della continuazione, ai danni del proprietario di alcuni box auto. Secondo la ricostruzione accusatoria, gli imputati, rivendicando la proprietà dei locali, avevano minacciato e aggredito la persona offesa per costringerla a non esercitare il proprio diritto di proprietà. La difesa sosteneva invece che la condotta fosse la reazione alla costruzione di un muro che impediva l’accesso ad altre proprietà, configurandosi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o, al più, violenza privata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, esaminando congiuntamente i motivi relativi all’affermazione di responsabilità per la tentata estorsione. In proposito, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di una doppia conforme, le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se riguardano la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della stessa, non essendo deducibili doglianze che sollecitino una diversa valutazione delle prove o dell’attendibilità dei testimoni.
La Corte ha ritenuto logica e coerente la ricostruzione dei giudici di merito, secondo cui le minacce e la violenza erano strumentali a impedire alla persona offesa di esercitare il proprio diritto di proprietà sui box, e non a far desistere dalla costruzione del muro. Ha inoltre escluso che gli imputati potessero aver agito nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto, evidenziando come la circostanza della trattativa per il riacquisto degli immobili escludesse logicamente la sussistenza di una pretesa fondata.
Quanto all’aggravante del nesso teleologico contestata per le lesioni personali, la Corte ha affermato che non opera alcun assorbimento tra il reato di lesioni e quello di estorsione, richiamando il principio già affermato per l’ipotesi di cui all’art. 393 cod. pen. e applicandolo alla fattispecie estorsiva. Ha, infine, ritenuto insindacabile la determinazione della pena operata dai giudici di merito, trattandosi di scelta discrezionale sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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