Sul trattenimento della stampa al detenuto in 41-bis serve il pericolo concreto (Cass. pen. Sez. I n. 23939 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattenimento di una pubblicazione acquistata dal detenuto all’interno dell’istituto, in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., presuppone che l’amministrazione o il ricorrente deducano circostanze specifiche e concrete da cui desumere un pericolo per l’ordine e la sicurezza, interna ed esterna. La mera attitudine potenziale e indiretta della stampa a veicolare messaggi criptici non giustifica la restrizione, se il contenuto non è idoneo, per collocazione e contesto, a trasmettere disposizioni. La disciplina regolamentare e la prassi amministrativa sono legittime solo in quanto attuative delle restrizioni di legge e del provvedimento ministeriale, senza imporre limitazioni inutili rispetto allo scopo del regime speciale. Il diritto del detenuto di scegliere liberamente le fonti informative resta tutelato e non tollera censure di merito sui contenuti.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento di un quotidiano a tiratura nazionale acquistato dal detenuto al sopravvitto. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, su reclamo del detenuto, aveva revocato la misura, escludendo che la lettura del giornale potesse costituire un effettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto.
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l’ordinanza per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. e il vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva che le restrizioni possono colpire anche contenuti informativi di per sé leciti in presenza di un pericolo anche solo potenziale e indiretto, valorizzando la possibilità di usare la vignetta satirica per veicolare messaggi criptici. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto; la difesa ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 8845 del 16 novembre 2011, poi confermata dalla circolare del 2 ottobre 2017, che impone l’acquisto della stampa autorizzata all’interno dell’istituto. Il giudice di legittimità riconosce che libri, giornali e stampa sono spesso usati dai ristretti come veicoli di comunicazioni illecite, con scambi di messaggi in codice o in chiaro, capaci di alimentare i collegamenti criminali e di compromettere l’ordine interno.
Tuttavia la potestà di normazione secondaria dell’amministrazione deve inserirsi in un equilibrio tra i valori in campo e non può tradursi in una negazione di fatto del diritto. La norma regolamentare, chiarisce la Corte, è legittima solo se meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale, senza imporre limitazioni inutili rispetto allo scopo del regime speciale.
Il passaggio centrale richiama la Corte costituzionale n. 122 del 2017, che ha ritenuto non fondate le questioni relative all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), legge n. 354 del 1975. La misura non viola la libertà di manifestazione del pensiero, nel suo significato passivo di diritto di essere informati, né il diritto allo studio: incide solo sulle modalità di acquisizione delle pubblicazioni. La tutela costituzionale, di cui all’art. 21 Cost., e legislativa, di cui agli artt. 18, sesto comma, e 18-ter, comma 1, lett. a), Ord. pen., resta riferita alla facoltà del detenuto di scegliere liberamente i testi, senza censura amministrativa sui contenuti.
Nel caso concreto difetta il presupposto della restrizione. Il quotidiano era stato acquistato all’interno dell’istituto e il Ministero non ha dedotto alcuna circostanza specifica e concreta a conferma del pericolo. L’ordinanza impugnata ha motivato in modo adeguato e non contraddittorio, valorizzando la collocazione della fotografia all’interno di una vignetta satirica su un articolo estraneo alla criminalità organizzata, e l’assenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata. Le censure, anche rivalutative, non disarticolano tale motivazione. Il ricorso è quindi infondato e respinto, senza condanna alle spese trattandosi di parte pubblica.
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Nota della Redazione
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