Inammissibile il ricorso su tenuità del fatto e pene sostitutive (Cass. pen. Sez. VII n. 40292 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, da compiersi secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno. L’abitualità della condotta, desumibile dai numerosi precedenti penali anche della stessa indole, integra ragione ostativa alla configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con la sola assenza di elementi di segno positivo, potendosi valorizzare in tal senso i precedenti penali dell’imputato. In tema di pene sostitutive, il giudice può respingere la richiesta facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, purché dalla loro valutazione, oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, all’esito del giudizio di appello definito dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 17.12.2024, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Con il secondo denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo contesta il diniego delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., segnatamente la pena pecuniaria, il lavoro di pubblica utilità e la detenzione domiciliare.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e li reputa tutti manifestamente infondati. Quanto alla particolare tenuità del fatto, il Collegio ricorda che il giudizio presuppone la valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Nel caso concreto i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della norma e dei principi di diritto sul punto, individuando quale ragione ostativa alla configurabilità della causa di non punibilità l’abitualità della condotta, in ragione dei numerosi precedenti penali, anche della stessa indole, a carico del ricorrente. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 13681 del 2016 e Sez. VI n. 55107 del 2018.

Analogamente infondato è il secondo motivo. Il diniego delle attenuanti generiche risulta sorretto da una motivazione esente da illogicità e conforme ai principi affermati dalla Corte, secondo cui il riconoscimento può essere negato anche in presenza della sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo. In tale direzione è possibile valorizzare anche i soli precedenti penali dell’imputato, come affermato in Sez. III n. 24128 del 2021, Sez. I n. 39566 del 2017 e Sez. VI n. 57565 del 2018.

Il terzo motivo segue la medesima sorte. La Corte territoriale ha motivato il diniego delle pene sostitutive in linea con il principio per cui il giudice può respingere la richiesta facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, purché dalla loro valutazione, che deve essere specifica, puntuale e concreta, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni. Viene richiamata Sez. V n. 24093 del 2025.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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