Abusiva occupazione demaniale marittima: irrilevante l’annullamento dell’ordinanza di sgombero (Cass. pen. Sez. III n. 9429 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela del demanio marittimo, per la configurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale di cui all’art. 1161 cod. nav. non è necessaria la preventiva emanazione dell’ordinanza di sgombero da parte dell’autorità competente, essendo il reato integrato dalla mera occupazione dello spazio demaniale in difetto di titolo concessorio. L’annullamento dell’ordinanza di sgombero da parte del giudice amministrativo, fondato sull’incompetenza del Comune a procedere in autotutela, non refluisce sulla configurabilità dell’illecito penale, rimanendo impregiudicata la natura demaniale dell’area e l’assenza di titolo per l’occupazione. L’ordinanza di sgombero di cui all’art. 54 cod. nav. costituisce mero post factum, la cui violazione integra il diverso reato previsto dall’art. 1164 cod. nav. Il requisito dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, di cui all’art. 292 cod. proc. pen., attiene alla motivazione del provvedimento nel suo complesso ed è compatibile con la tecnica dell’incorporazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 6 settembre 2024, confermava il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del medesimo Tribunale nei confronti dell’indagato, avente ad oggetto un manufatto edilizio situato in un plesso demaniale marittimo adibito alla vendita di prodotti ittici. La misura cautelare era stata applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., per l’occupazione del box in assenza di titolo.
Avverso tale provvedimento il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Con il primo si denunciava il vizio di motivazione apparente o inesistente, per aver i giudici del riesame malinteso le tesi difensive e trascurato i provvedimenti dei giudici amministrativi che avevano dichiarato illegittima l’ordinanza di sgombero. Con il secondo si contestavano la ritenuta non necessarietà dell’indagine sull’elemento soggettivo e la valutazione del periculum in mora. Con il terzo si eccepiva il difetto di autonoma valutazione del decreto del GIP.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, esaminati congiuntamente per l’intima connessione, sono ritenuti generici, poiché non si confrontano adeguatamente con il contenuto del provvedimento impugnato, che ha puntualmente esaminato i profili di doglianza sollevati in sede di riesame.
Quanto al fumus del reato, i giudici di merito avevano ricostruito la vicenda: l’area demaniale, affidata in concessione al Comune, era stata sottratta all’affidamento ai privati con regolamento del 2018, con diffida agli occupanti al rilascio dei box. L’occupazione si era protratta sino alla data del sequestro. La Corte osserva che i provvedimenti amministrativi richiamati dal ricorrente non avevano ad oggetto l’esistenza del titolo di occupazione, ma la sola competenza del Comune a procedere in autotutela allo sgombero, restando impregiudicata la natura demaniale dell’area e l’assenza di titolo.
Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di tutela del demanio, il reato è integrato dalla mera occupazione in difetto di titolo concessorio (Sez. 3, n. 21809 del 18/04/2007), ed è configurabile indipendentemente dall’ingiunzione di rimessione in pristino, che costituisce mero post factum (Sez. 3, n. 15981 del 30/04/2020). L’annullamento dell’ordinanza di sgombero, dunque, non refluisce sulla configurabilità dell’illecito penale.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte rileva che i giudici del riesame avevano compiutamente esaminato le censure, evidenziando la vasta mole di avvisi e diffide rimasti inascoltati. Richiama il principio secondo cui deve escludersi l’elemento psicologico solo quando la condotta non sia conseguenza dell’ignoranza della legge penale e l’agente abbia assolto all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per uniformarvisi (Sez. 3, n. 31134 del 29/05/2008).
Anche il terzo motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che il requisito dell’autonoma valutazione deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione (Sez. 5, n. 11985 del 07/12/2017), ed è compatibile con la tecnica dell’incorporazione qualora dal contenuto complessivo emerga la rielaborazione critica degli elementi (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018). Il ricorrente stesso dà atto di un motivo di novità dedotto dal GIP, indice di autonoma valutazione.
Nota della Redazione
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