Inammissibile il ricorso sulla tenuità del fatto se riproduce censure già disattese (Cass. pen. Sez. VII n. 5346 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., richiede un giudizio complesso e congiunto su tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da compiersi alla stregua dei criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. Tale giudizio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, in sede di legittimità, non è sindacabile se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. È pertanto inammissibile il ricorso che riproduca profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza la critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall’art. 189, comma 7, cod. strada. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 13 marzo 2024, aveva confermato la condanna, escludendo il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo, osserva la Corte, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.

Il ricorso, inoltre, non è scandito dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione la Corte richiama le proprie precedenti Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013 e Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016, i cui principi, elaborati in tema di motivi d’appello, sono estesi al ricorso per cassazione.

Nel merito del parametro invocato, i giudici di legittimità ribadiscono che il giudizio sulla tenuità postula una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016). Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. VI n. 55107 del 08.11.2018), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento, senza ricorrere a mere clausole di stile (Sez. VI n. 18180 del 20.12.2018).

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e la motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale ha reputato decisive, ai fini del grado di offensività, le modalità della condotta: in particolare, la circostanza che l’imputato, consapevole dell’impatto, sia fuggito senza segni di resipiscenza, e l’uso di un’autovettura intestata a terzo, priva di assicurazione e condotta senza titolo abilitativo. Si tratta di circostanze significative, riconducibili ai parametri dell’art. 133 cod. pen.

Da ultimo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), alla condanna alle spese del procedimento consegue quella alla sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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