Porto di coltello: il giustificato motivo rileva solo se attuale (Cass. pen. Sez. VII n. 30703 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giustificato motivo rilevante ai sensi dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla difesa, ma quello espresso nell’immediatezza del controllo, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di immediata verifica da parte dei verbalizzanti. La ratio della disciplina, diretta a restringere per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza delle persone e delle cose il porto di strumenti potenzialmente utilizzabili per atti di intimidazione o di violenza, sarebbe altrimenti frustrata, potendo qualsiasi condotta di porto vietato trovare giustificazione in una causa astrattamente collegabile al possesso, ma non effettiva al momento della consumazione. Trattandosi di contravvenzione, non è richiesta la prova del dolo, essendo sufficiente la colpa, ravvisabile nella consapevole disponibilità dello strumento fuori dall’abitazione e in assenza di una ragione giustificatrice attuale. La distinzione tra porto e trasporto non richiede che l’oggetto sia tenuto sulla persona in modo da poter essere impiegato istantaneamente, poiché la collocazione nello zaino non elide la disponibilità materiale dello strumento.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 01/12/2025, che lo aveva condannato alla pena di € 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975. Il giudice di merito aveva accertato che l’imputato era stato trovato, fuori dalla propria abitazione, in possesso di un coltello a serramanico tipo roncola della lunghezza complessiva di cm. 19, ed aveva escluso che fosse stata indicata una ragione idonea a giustificarne il porto.

Il ricorso articola tre motivi: la mancata prova dell’assenza di un giustificato motivo, l’erronea valutazione dell’elemento soggettivo e l’erronea qualificazione del fatto come porto anziché come trasporto, sul rilievo che il coltello, custodito nello zaino, non sarebbe stato immediatamente utilizzabile.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente richiama la deposizione dell’operante, assumendo che questi avrebbe dichiarato di «non ricordare», ma non allega il relativo atto né ne riproduce il contenuto nei termini necessari a consentire la verifica della censura. Sotto tale profilo il motivo difetta di autosufficienza, poiché fonda la critica su un dato probatorio non direttamente scrutinabile in sede di legittimità.

La doglianza, inoltre, non indica quale fosse in concreto il giustificato motivo del porto, né deduce che esso fosse stato rappresentato nell’immediatezza del controllo. La Corte richiama il principio secondo cui il giustificato motivo è solo quello espresso nell’immediatezza, riferibile all’attualità e suscettibile di immediata verifica da parte dei verbalizzanti.

Su tale punto il Collegio richiama i precedenti Sez. I n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01 e Sez. I n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007, evidenziando che diversamente opinando qualsiasi condotta di porto vietato potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegabile al possesso, ma non effettiva al momento della consumazione, con frustrazione della ratio della disciplina.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto integrato l’elemento psicologico valorizzando il pacifico possesso del coltello e la mancata indicazione di un giustificato motivo, con argomentazione non manifestamente illogica. Trattandosi di contravvenzione, è sufficiente la colpa, ravvisabile nella consapevole disponibilità dello strumento fuori dall’abitazione e in assenza di una ragione giustificatrice attuale. La censura si risolve per il resto in una diversa lettura delle emergenze fattuali, non consentita in sede di legittimità.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. La distinzione tra porto e trasporto non coglie la ratio dell’incriminazione, che sanziona la circolazione fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, di strumenti atti a offendere e non richiede che l’oggetto sia tenuto sulla persona in modo da poter essere impiegato istantaneamente. La collocazione del coltello nello zaino non elide la disponibilità materiale dello strumento, né vale a trasformare il porto in trasporto penalmente irrilevante, mancando qualsiasi allegazione di una finalità lecita, specifica e contestuale dello spostamento. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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