Termine disciplinare decorre dagli accertamenti utili ex ante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14896 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare di cui all’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 decorre dal momento in cui l’ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione di contenuto tale da consentirgli di avviare correttamente il procedimento. L’utilità degli atti istruttori va valutata ex ante, in relazione agli elementi che avrebbero potuto essere acquisiti, e non ex post rispetto agli esiti raggiunti. La gratuità dell’incarico extraistituzionale non esonera il dipendente dall’obbligo di preventiva comunicazione, poiché l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 impone la valutazione di compatibilità a tutela del principio di esclusività di rango costituzionale.
Il Fatto
Un dipendente dell’I.N.P.S., in servizio quale legale di primo livello, riceveva una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno. La contestazione riguardava la mancata comunicazione al datore di lavoro di una procura speciale a tempo indeterminato rilasciatagli dal legale rappresentante di una società di gestione immobiliare.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda di nullità o annullamento della sanzione. La Corte d’appello di Torino, in riforma, rigettava la domanda. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurava l’individuazione del dies a quo del termine decadenziale. La Corte richiama i principi di Cass. n. 7134 del 2017 e delle conformi Cass. n. 21193/2018 e Cass. n. 11635/2021, ribadendo che rileva il momento in cui l’acquisizione della notizia di infrazione consente di avviare il procedimento nelle sue tre fasi.
Il Collegio precisa che l’utilità dell’atto istruttorio va valutata ex ante, in relazione a ciò che avrebbe potuto essere acquisito, e non in base agli esiti effettivi. Nel caso concreto, l’accesso al cassetto previdenziale era astrattamente idoneo a colorare di maggior disvalore l’illecito o a verificare condotte connesse. Il termine di 120 giorni, fissato al 14.7.2014, risultava rispettato essendo la sanzione irrogata il 6.11.2014.
Con il terzo motivo la Corte affronta la questione sostanziale. L’obbligo di preventiva comunicazione della procura speciale discende dal principio di esclusività dell’impiego pubblico, sancito dall’art. 98 Cost., e dalle previsioni dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957. Il conferimento di ampi poteri gestori, per ciò solo, impone la comunicazione al datore per le valutazioni di incompatibilità, risultando irrilevante la gratuità dell’incarico.
Sul quarto motivo, relativo alla proporzionalità, la Corte rileva che il giudizio è devoluto al merito ed è sindacabile solo per vizi motivazionali. Nella specie la motivazione è presente e non viziata, e la sanzione è stata applicata nel minimo edittale.
Con l’ultima censura il ricorrente contestava la liquidazione delle spese. La Corte afferma che la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, poiché incide sullo status del lavoratore. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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