Imposta unica scommesse: bookmaker estero coobbligato per il 2012 (Cass. civ. Sez. V n. 14432 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il bookmaker avente sede all’estero e privo di concessione è coobbligato solidale al pagamento del tributo anche per le annualità successive al 2011, poiché il centro di trasmissione dati che opera per suo conto può traslare il carico fiscale attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, non risultando pertanto violato l’art. 53 Cost. La mancata traduzione in lingua dell’atto impositivo non integra violazione del diritto di difesa, spettando al contribuente provare la concreta impossibilità di comprendere il contenuto dell’atto. L’art. 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri di trasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede e dall’assenza di concessione.

Il Fatto

La controversia riguarda la pretesa dell’amministrazione finanziaria di recuperare l’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2012. L’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti del centro di trasmissione dati, quale obbligato principale, e della società bookmaker con sede all’estero, quale coobbligata solidale.

Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello da parte della Commissione tributaria regionale, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, articolati in via pregiudiziale, preliminare e di merito. L’agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020: il collegio può escludere la pubblica udienza quando i principi da applicare sono consolidati e non emergono esigenze nomofilattiche.

Nel merito, la Corte ha ribadito che le imposte sui giochi non sono armonizzate e rilevano, sul piano unionale, solo in relazione alla libera prestazione di servizi. Gli obiettivi di tutela dei consumatori e di prevenzione delle infiltrazioni criminali giustificano restrizioni, purché proporzionate. La normativa italiana ha superato il vaglio della Corte di Giustizia (causa C-788/18), che ha escluso discriminazioni tra bookmakers nazionali ed esteri, e della Corte costituzionale n. 27 del 2018.

Quanto al presupposto territoriale, la Corte ha chiarito che il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia, senza rilievo della conclusione del contratto all’estero. Sulla mancata traduzione dell’atto impositivo, ha confermato che nessuna norma la impone e che la questione si sposta sul piano probatorio, con onere del contribuente.

La Corte ha poi escluso la qualificazione dell’obbligazione del bookmaker privo di concessione come dipendente: la dichiarazione di incostituzionalità ha inciso solo sulla responsabilità della ricevitoria per il periodo anteriore al 2011, non sulla posizione del bookmaker. Per le annualità dal 2011, la traslazione dell’imposta è possibile e non vulnera il principio di affidamento.

Infine, sul contrasto con la direttiva IVA, la Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale secondo cui l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE non osta a tributi speciali su giochi e scommesse non aventi carattere di imposta sul volume d’affari, con conseguente rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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