Appello avverso ordinanza di sfratto con valore di sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 20021 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale il giudice, in violazione dell’art. 667 cod. proc. civ., definisca il giudizio di sfratto per morosità senza disporre il transito alla fase a cognizione piena, ha contenuto decisorio sostanziale di sentenza ed è conseguentemente impugnabile con l’appello. Il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. presuppone, anche per i provvedimenti abnormi, i caratteri della decisorietà e della definitività, che difettano quando il rimedio ordinario sia esperibile. Il giudice non può sottrarre la propria decisione al mezzo di impugnazione previsto dall’ordinamento mediante la violazione delle regole del procedimento.
Il Fatto
Una società locatrice intimava sfratto per morosità nei confronti della conduttrice di un locale commerciale. Il Tribunale di Roma, con ordinanza, dichiarava inammissibile l’intimazione e condannava la locatrice al pagamento di metà delle spese processuali, senza disporre ai sensi dell’art. 667 cod. proc. civ. il passaggio alla fase a cognizione piena.
La Corte d’appello di Roma, in riforma dell’ordinanza, dichiarava risolto il contratto per inadempimento della conduttrice, ordinando il rilascio dell’immobile e la condanna alle spese. Avverso tale sentenza la conduttrice proponeva ricorso per cassazione con otto motivi; la controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che avverso l’ordinanza del Tribunale fosse esperibile il ricorso straordinario per cassazione, e non l’appello. La Corte ha ritenuto la censura infondata, ricordando che i provvedimenti impugnabili ex art. 111, settimo comma, Cost. devono essere decisori e definitivi. Le Sezioni Unite n. 11026 del 2003 hanno chiarito che la pronuncia sull’osservanza delle norme processuali ha la medesima natura dell’atto cui il processo è preordinato e non ha valenza autonoma di provvedimento decisorio.
Nel caso di specie l’ordinanza del Tribunale, pur nella forma dell’ordinanza, aveva definito il giudizio con contenuto decisorio sostanziale di sentenza, in illegittima pretermissione della cognizione piena. Il giudice non può sottrarre la propria decisione al mezzo di impugnazione previsto dall’ordinamento: il sostanziale valore di sentenza impone di ravvisare il rimedio nell’appello, e non nel ricorso straordinario.
Il secondo e il terzo motivo, relativi alla dedotta mancata pronuncia sull’inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ. e per difetto del filtro ex art. 348-bis cod. proc. civ., sono stati dichiarati inammissibili. Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile per le sole domande o eccezioni di merito. Quanto al filtro, gli artt. 348-bis e 348-ter non prevedono alcun obbligo di pronuncia espressa sulla sua non applicazione, né un diritto processuale della parte a vederlo applicato.
Il quarto motivo, relativo alla mancata emissione dell’ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 cod. proc. civ., è stato rigettato: l’appello è rimedio impugnatorio della decisione di merito e non riapre la fase sommaria del procedimento di primo grado. Quanto al quinto motivo, di ultrapetizione, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente trascritto le parti rilevanti dell’atto di appello. Il sesto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d’appello si è pronunciata nel merito e non ha emesso convalida di sfratto.
Il settimo motivo, sull’interpretazione della clausola contrattuale relativa all’obbligo di voltura dell’utenza idrica, è stato giudicato inammissibile: l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito. L’ottavo motivo, sulla necessità della costituzione in mora, è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: la risoluzione per inadempimento non richiede la costituzione in mora, essendo sufficiente il fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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