Giudizio di conto e obblighi del tesoriere-terzo pignorato nella sospensione delle esecuzioni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 139 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il tesoriere di un ente locale che rivesta la qualità di terzo pignorato non è destinatario dell’obbligo di sospensione delle procedure esecutive previsto dall’art. 53, comma 9, del d.l. n. 104/2020, poiché tale norma si rivolge al creditore procedente e non incide sulla posizione del soggetto chiamato ad assolvere gli obblighi di custode delle somme pignorate. Ne consegue che il tesoriere, in costanza di anticipazione di tesoreria, non può essere chiamato a rispondere del maggior onere di interessi passivi che sarebbe derivato dall’utilizzo delle somme vincolate per ridurre l’esposizione dell’ente. La disposizione di chiusura della norma, secondo cui le procedure intraprese in violazione della sospensione non determinano vincoli né limitazioni all’attività del tesoriere, va riferita alla sua qualità di debitore e non a quella di terzo pignorato.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione del tesoriere di un ente locale per l’esercizio finanziario 2020. La relazione introduttiva del magistrato designato aveva evidenziato plurime irregolarità: utilizzo dell’anticipazione di tesoreria in eccedenza, applicazione di interessi in misura superiore a quella convenzionale, corresponsione di oneri non pattuiti, intempestività nei pagamenti delle rate di mutuo e degli oneri previdenziali, nonché criticità nella gestione delle procedure esecutive.
Nel corso dell’istruttoria la maggior parte dei rilievi è risultata superata e il conto è stato dichiarato regolare, con discarico dell’agente contabile. Residua unicamente la questione dei pignoramenti relativi all’esercizio 2020 e del preteso danno da maggiori interessi passivi sull’anticipazione di tesoreria.
La Motivazione della Corte
Con l’ordinanza n. 106/2024 del 15.11.2024, la Sezione ha ordinato al tesoriere il deposito di un’attestazione sulle procedure esecutive pendenti, sulle dichiarazioni di terzo ex art. 547 c.p.c., sulla collocazione delle somme vincolate e sulla loro eventuale copertura mediante anticipazione di tesoreria. Il magistrato designato, nella relazione integrativa, ha individuato due profili: gli obblighi del tesoriere nei pignoramenti a carico dell’ente in anticipazione e la sospensione delle procedure esecutive disposta dall’art. 53 del d.l. n. 104/2020.
Sul primo aspetto il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui, in costanza di anticipazione di tesoreria, il vincolo derivante da un pignoramento subito dall’ente può trovare copertura solo su somme libere presenti nelle contabilità speciali presso la Banca d’Italia, non ancora utilizzate per ridurre il saldo passivo dell’anticipazione.
Sul secondo profilo il magistrato designato aveva ipotizzato un danno per l’ente, quantificato negli interessi passivi che il tesoriere avrebbe potuto evitare utilizzando le somme riservate ai pignoramenti per il rientro dall’anticipazione. Il Collegio ritiene l’argomentazione non condivisibile.
La norma richiamata prevede espressamente che le procedure esecutive intraprese in violazione della sospensione non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere. Tale inciso, tuttavia, si riferisce al creditore procedente, unico soggetto che può intraprendere la procedura esecutiva, e non al tesoriere-terzo pignorato. Questi resta estraneo al rapporto sostanziale tra creditore e debitore esecutato e assume rilievo quale soggetto processuale chiamato ad assolvere gli obblighi del custode delle somme pignorate o sottoposte a vincolo.
Ne deriva che il tesoriere, una volta sospesa ex lege la procedura, non avrebbe potuto ridurre l’importo degli interessi passivi sull’anticipazione, perché egli permane custode delle somme vincolate. La disposizione di chiusura della norma concerne l’attività del tesoriere nella sua qualità di debitore, non la sua posizione di terzo pignorato nell’ambito di una procedura sospesa. Il conto è pertanto dichiarato regolare e senza ammanco.
Nota della Redazione
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