Cessazione della materia del contendere dopo declaratoria Corte cost. sulla perequazione (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 15 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, quando la questione di legittimità costituzionale della norma che decurtava la perequazione sia stata sollevata da altro giudice e il processo sia stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale, la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità e non fondatezza delle questioni, che definisce il thema decidendum, determina la cessazione della materia del contendere. La relativa declaratoria di estinzione del processo consegue alla sola sopravvenienza della decisione costituzionale, senza necessità di ulteriore verifica del merito della pretesa. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., quando il venir meno dell’interesse alla decisione è determinato da fattori esterni alla condotta delle parti.

Il Fatto

Due ricorrenti, in quiescenza da amministrazioni pubbliche, hanno convenuto in giudizio l’INPS chiedendo l’accertamento del diritto alla rivalutazione integrale della pensione, senza le decurtazioni introdotte dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022. Nel ricorso avevano prospettato la questione di legittimità costituzionale della norma sotto molteplici profili e avevano altresì chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea.

Il giudice, con ordinanza, aveva disposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla medesima questione, già sollevata da altre sezioni giurisdizionali regionali, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione. Successivamente, nelle more della riassunzione, i ricorrenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il percorso processuale e rileva che il giudizio era stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, sollevata da altre sezioni in relazione al biennio 2023-2024. La pubblicazione della Corte cost. n. 19/2025, depositata il 14 febbraio 2025, che ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni, ha fatto venir meno il presupposto della sospensione.

I ricorrenti, preso atto dell’esito del giudizio costituzionale, hanno rinunciato di fatto alla pretesa e richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il giudice richiama la figura della cessazione della materia del contendere e la giurisprudenza di legittimità sul punto. La declaratoria consegue alla sopravvenienza della decisione della Corte costituzionale, che definisce il quadro normativo rilevante, senza necessità di ulteriore verifica del merito.

Sul piano delle spese, il giudice applica l’art. 31, comma 3, c.g.c. e ne ravvisa i presupposti per l’integrale compensazione, in considerazione dell’origine esterna delle ragioni della cessazione. Nella fattispecie rileva inoltre la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge n. 533/1973, che esclude la necessità di provvedere sulle spese di giustizia.

Il giudice non esamina nel merito le censure articolate sui parametri costituzionali e sul diritto dell’Unione, limitandosi a prendere atto della definizione della questione incidentale da parte della Corte costituzionale. Il dispositivo dichiara quindi estinto il processo per cessazione della materia del contendere, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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