Tetti di spesa sanitaria non sindacabili dal giudice ordinario (Cass. civ. Sez. I n. 4757 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del volume massimo di prestazioni sanitarie remunerabili in regime di accreditamento costituisce espressione della discrezionalità amministrativa della Regione e non è sindacabile dal giudice ordinario, neppure in via incidentale. Il superamento dei tetti di spesa non dà diritto ad alcuna remunerazione, qualunque sia il titolo invocato. Il meccanismo dei tetti riflette il principio di invarianza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari, posto a tutela degli equilibri di finanza pubblica. La mancanza di un riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente, in ragione del divieto ope legis di sforare i limiti, preclude l’azione di indebito arricchimento.
Il Fatto
Una società gestiva una casa di cura accreditata con il servizio sanitario nazionale. Per le prestazioni di day hospital riabilitativo erogate nel dicembre 2009 in eccesso rispetto ai tetti di spesa programmati, chiese alla Regione e all’azienda sanitaria la remunerazione contrattuale ovvero un indennizzo per indebito arricchimento.
Il giudice di primo grado rigettò le domande e la Corte d’Appello di Roma respinse il gravame. La struttura sanitaria propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi investono il medesimo tema: la ricorrente contesta la ritenuta estraneità alla causa petendi dell’annullamento delle determinazioni commissariali sui limiti di spesa e invoca la disapplicazione di quegli atti, censurando anche il riparto probatorio.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 6264 del 2021; n. 2659 del 2018; n. 5731 del 2015) e afferma il principio dell’invarianza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari: una modifica dei limiti può derivare solo dal reperimento delle risorse necessarie. Il servizio sanitario non può essere chiamato a pagare somme prive di copertura. Il riscontro normativo è nell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. n. 502/1992, che ridetermina il volume massimo di prestazioni per mantenere i limiti di spesa.
Tale assetto risponde all’esigenza di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, nell’ambito del bilanciamento tra diritto alla salute e stabilità economico-finanziaria del sistema, secondo la lezione della Corte cost. n. 200 del 2005. Le Regioni godono di ampia discrezionalità nel dimensionamento e nei meccanismi di attribuzione delle risorse. Gli accordi contrattuali con le strutture, privi di fase concordata, fissano il volume massimo remunerabile: di fronte a essi il soggetto accreditato può solo accettare o rifiutare.
Poiché le determinazioni regionali hanno natura autoritativa, il privato non può contestare il limite di spesa rimesso alla discrezionalità dell’ente. L’eventuale sindacato giurisdizionale davanti al giudice amministrativo non si estende al merito delle scelte e non può che riguardare vizi di eccesso di potere. Il giudice ordinario non può spingersi oltre.
Ne segue l’infondatezza dei primi tre motivi: le censure reclamano un sindacato non esperibile neppure dal giudice amministrativo, perché frutto esclusivo della discrezionalità nella programmazione della spesa sanitaria.
Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 2041 cod. civ., è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass., Sez. III, n. 36654 del 2021; n. 13884 del 2020; n. 11209 del 2019): comunicando il limite di spesa, l’azienda manifesta implicitamente la contrarietà a prestazioni ulteriori. L’arricchimento assume carattere imposto, che preclude l’azione di indebito arricchimento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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