Nessun errore materiale sulla condanna al doppio contributo del patrocinio (Cass. civ. Sez. II n. 9455 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo unificato, la condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è fondata sul solo dato oggettivo della pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, sicché rileva il tenore della decisione e non la condizione soggettiva della parte. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per quanto anticipata e provvisoria, non impedisce l’attestazione dell’obbligo, che il giudice rende in forza della norma. Le condizioni soggettive del ricorrente — esistenza e permanenza dei requisiti — sono invece accertate dalla cancelleria in sede di successiva attività di recupero del contributo. Ne deriva che nel provvedimento che attesta tale obbligo non è ravvisabile alcun errore materiale suscettibile di correzione.

Il Fatto

La ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, propone istanza al Presidente della Sezione chiedendo la correzione materiale di una precedente sentenza della stessa Corte. Oggetto dell’istanza è l’eliminazione del capo con cui era stata condannata al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

La difesa sostiene che la condanna sia incompatibile con l’ammissione al beneficio. La Corte è quindi chiamata a verificare se l’attestazione dell’obbligo patrimoniale integri un errore materiale correggibile.

La Motivazione della Corte

L’istanza è rigettata. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, quando il ricorso per cassazione è respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte attesta l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 anche se questi sia stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

Il riferimento è alla Sez. I, ordinanza n. 27867 del 30.10.2019, secondo cui rileva a tal fine soltanto l’elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia, mentre le condizioni soggettive della parte devono essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, dalla cancelleria al momento dell’eventuale successiva attività di recupero.

La Corte richiama altresì la Sez. Un., sentenza n. 4315 del 20.02.2020, che riconduce la debenza del c.d. doppio contributo a due presupposti distinti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, oggetto dell’attestazione del giudice; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta all’amministrazione giudiziaria.

Su questa base il Collegio esclude che nel provvedimento impugnato sussista un errore materiale da correggere, poiché l’attestazione contestata corrisponde esattamente al presupposto processuale che la norma le assegna. L’istanza è rigettata e non si provvede sulle spese, data la peculiare natura del procedimento, richiamando sul punto la Sez. Un., ordinanza n. 9438 del 27.06.2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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