Spese di lite sotto i minimi tariffari e lesione del decoro professionale (Cass. civ. Sez. V n. 4758 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussiste alcun vincolo legale di determinazione secondo i valori medi tariffari. Il giudice deve quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, derogabili con apposita motivazione, doverosa quando si aumentino o diminuiscano ulteriormente gli importi, così da rendere controllabili le ragioni e la misura dello scostamento. I parametri e le soglie numeriche costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard della prestazione professionale. Il superamento dei valori minimi incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. È pertanto illegittima la liquidazione che si ponga molto al di sotto del minimo tariffario.

Il Fatto

Il contribuente, proprietario di fondi agricoli, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale quattro avvisi di accertamento per Tasi relativi alle annualità 2014-2017, sostenendo il venir meno del presupposto impositivo per effetto della cessione del diritto di uso delle aree in forza di un contratto stipulato nel 2013.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in secondo grado, rigettava l’appello del Comune, qualificando i contratti come costitutivi-traslativi del diritto di uso e riconoscendo il difetto di legittimazione passiva in capo al proprietario. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, quest’ultimo incentrato sulla misura delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale, articolato in due motivi, è stato rigettato. Quanto al primo, il Comune ha violato il principio di autosufficienza, omettendo di trascrivere integralmente il contratto di concessione in uso. Inoltre, l’interpretazione dell’atto negoziale costituisce tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità salvo violazione dei canoni di ermeneutica o motivazione inadeguata.

La Corte ha richiamato Cass. n. 22536 del 2007, secondo cui il motivo che si risolva nella proposta di una diversa interpretazione è inammissibile; e le pronunce Cass. n. 15604 del 2007 e Cass. n. 4178 del 2007, per cui l’interpretazione del giudice del merito non deve essere l’unica o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili. Nella specie, la doppia conforme precludeva la doglianza motivazionale.

Sul secondo motivo, la Corte ha escluso che la ratio decidendi attenesse al possesso quale coltivatore diretto, individuandola invece nella qualificazione del contratto come costitutivo-traslativo del diritto d’uso. Ha poi ricordato la distinzione tra diritto reale d’uso e diritto personale di godimento (Cass., Sez. 2, n. 5034 del 2008): la differenza sta nell’ampiezza e illimitatezza del primo, in conformità al canone di tipicità dei diritti reali.

È stato invece accolto il ricorso incidentale. La CTR aveva liquidato in favore del contribuente l’importo omnicomprensivo di euro 500,00, a fronte di un valore di controversia di euro 10.272,00 e di un minimo tariffario di euro 1.593,50. La Corte, richiamando Cass., Sez. 3, n. 89 del 2021 e Cass., Sez. 3, n. 19989 del 2021, ha ribadito che la motivazione è doverosa in caso di scostamento, e che somme praticamente simboliche ledono il decoro professionale (Cass., Sez. 6-3, n. 30286 del 2017; Cass., Sez. 6-2, n. 10343 del 2020). La sentenza è stata cassata in parte qua, con rinvio alla Commissione tributaria di giustizia di secondo grado del Lazio in differente composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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