Legittimo il diniego di discarico per riscossione disordinata e inefficace (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 12 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di discarico delle quote inesigibili, il giudizio promosso dal concessionario ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria del provvedimento dell’ente creditore, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999; i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. Il diniego di discarico è legittimo quando il concessionario non assolve in modo diligente la propria obbligazione, non provando la sussistenza dei presupposti per proseguire utilmente la riscossione. In caso di rigetto del ricorso, la somma dovuta dal concessionario è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con aggiunta degli interessi e delle spese, restando esclusa la riduzione prevista per la definizione agevolata.

Il Fatto

Il giudizio si inserisce nel contenzioso tra il Comune di Teramo e la società concessionaria incaricata della riscossione dei crediti dell’ente locale. A seguito di una verifica su numerose partite relative a crediti affidati e non riscossi, il Comune aveva adottato i relativi provvedimenti di diniego del discarico. La società impugnava quei provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente.

La vicenda ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi e successiva riassunzione. Il presente giudizio riguarda una specifica partita, riferibile a ruoli di più anni per Tarsu, sanzioni del codice della strada, imposta comunale sulla pubblicità e oneri aggiuntivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la precedente pronuncia della stessa Sezione, che ha definito le questioni preliminari. Il giudizio promosso dal concessionario non è un’azione di annullamento: riguarda la fondatezza del diritto dell’ente al rimborso delle quote inesigibili, e i vizi amministrativi assumono rilievo solo se incidono su quel diritto.

Le pronunce del giudice delle leggi hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento, il concessionario non può essere dichiarato inadempiente per la sola omissione della comunicazione di inesigibilità nei termini, occorrendo verificare i presupposti sostanziali del diritto al discarico.

Il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire. Il Collegio è quindi chiamato a valutare la fondatezza in concreto del rifiuto, verificando se l’inesigibilità sia imputabile a un adempimento non diligente.

La documentazione prodotta evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause e atti meramente ripetitivi. Per alcune poste mancano idonei atti interruttivi della prescrizione; le verifiche patrimoniali sono state avviate con notevole ritardo. Il concessionario non ha provato la sussistenza dei presupposti per proseguire utilmente la riscossione, che non ha dato esiti, né risulta un recupero, anche parziale, delle partite. Irrilevante è la sopravvenuta rottamazione dei crediti, essendo già gravemente pregiudicato l’esito della procedura.

Quanto al quantum, l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 prevede la riduzione a un ottavo solo in caso di definizione agevolata entro novanta giorni; in mancanza, e in caso di rigetto del ricorso, è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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