Assegno nucleo familiare e inabilità: decorrenza ancorata all’accertamento sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 369 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare, riconosciuto al soggetto inabile ai sensi dell’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, presuppone l’accertamento effettivo dell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tale condizione non si presume per il solo raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, né può essere desunta dall’impossibilità di iscrizione al collocamento. Spetta al giudice contabile verificare, anche mediante consulenza tecnica, se il requisito sanitario sussistesse alla data pretesa dal ricorrente: in difetto di idonea dimostrazione, la decorrenza del beneficio resta ancorata a quella individuata in sede amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione, presentava all’INPS in data 19 febbraio 2022 istanza per ottenere, quale soggetto inabile ex art. 2 del D.L. n. 69/1988, gli assegni per il nucleo familiare con decorrenza 20 febbraio 2017. L’ente previdenziale riconosceva il beneficio ma ne fissava la decorrenza al 19 febbraio 2022, data della domanda amministrativa.

La pensionata promuoveva quindi il giudizio davanti alla Corte dei conti per far accertare che l’inabilità, dipendente da ipertensione arteriosa, spondiloartrosi e severo deficit visivo, era già insorta alla data indicata o in altra anteriore, con conseguente diritto a una più favorevole decorrenza e alle spettanze arretrate. L’INPS, dopo una rivalutazione sanitaria interna, confermava la decorrenza originaria.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha per oggetto la pretesa a una più favorevole decorrenza dell’assegno di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988. La Corte richiama anzitutto la sussistenza della giurisdizione contabile, confortata dalle precedenti pronunce della stessa Sezione, e la disciplina di riferimento ricostruita dalla giurisprudenza contabile.

La questione centrale attiene alla data di insorgenza del requisito sanitario, consistente nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, richiesto dal comma 8 della disposizione e richiamato dai commi 2 e 6. Sul punto il giudice ribadisce che lo stato di inabilità non può essere presunto con il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, né collegato all’impossibilità di iscrizione al collocamento.

Poiché la ricorrente assumeva la sussistenza del requisito già al 20 febbraio 2017, il giudice ha disposto approfondimento istruttorio mediante ordinanza n. 83/2025, affidando al Collegio Medico Legale presso la Sezione il compito di accertare se a quella data sussistesse la condizione di inabilità o, diversamente, in quale momento essa fosse insorta nell’intervallo fino al 19 febbraio 2022.

Il C.T.U., depositato il 4 novembre 2025, ha risposto negativamente ai primi due quesiti. Il Collegio medico ha rilevato l’esiguità della documentazione prodotta, risalente al 2019 e al 2020, attestante disturbi non inficianti la funzionalità dell’organo o compensabili con adeguata terapia o privi di adeguato supporto di laboratorio, complessivamente non integranti il presupposto sanitario di accesso al beneficio.

La Corte ritiene il parere congruamente motivato, basato su attendibili elementi di fatto e su adeguato supporto medico-scientifico, e conseguentemente immune da censure l’individuazione della decorrenza operata dall’INPS. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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