TFS ai militari, difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 94 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti copre le controversie sulla sussistenza del diritto, sulla misura e sulla decorrenza dei ratei del trattamento pensionistico, nonché sulla sufficienza o eccedenza delle contribuzioni rispetto alla pensione cui si riferiscono. Resta escluso ogni ambito non funzionale al trattamento pensionistico, incluso il trattamento di fine servizio, che è attratto alla giurisdizione ordinaria. Ne consegue che la domanda di riliquidazione del TFS mediante inserimento nella base di calcolo dei sei scatti aggiuntivi sfugge alla cognizione del giudice contabile. Per il personale militare, il rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato devolve la controversia al giudice amministrativo. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione contabile.
Il Fatto
Un ufficiale della Marina Militare, cessato dal servizio permanente e collocato in ausiliaria, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere la riliquidazione del TFS. Il ricorrente aveva optato, il giorno precedente la cessazione, per i sei scatti aggiuntivi in luogo della promozione. Tali scatti erano stati inseriti nel calcolo della pensione definitiva, ma non in quello del trattamento di fine servizio.
L’INPS aveva opposto un rifiuto con comunicazione del 30.04.2024, in attesa di una modifica normativa in corso di studio. Il ricorrente ha quindi chiesto il ricalcolo con i sei scatti, gli interessi legali e il maggior danno. Entrambe le amministrazioni convenute, Ministero della Difesa e INPS, si sono costituite chiedendo in via principale la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha esaminato in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, sollevata dalle amministrazioni resistenti. Il perimetro della giurisdizione pensionistica comprende le controversie sul diritto, sulla misura e sulla decorrenza dei ratei del trattamento pensionistico e sulla sufficienza delle contribuzioni rispetto alla pensione. Resta fuori ogni ambito non funzionale al trattamento pensionistico.
Il trattamento di fine servizio costituisce un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Esso non rientra nella cognizione del giudice contabile ed è attratto alla giurisdizione ordinaria. La Corte richiama sul punto Cass. SS.UU. n. 11849/2016 e una serie di precedenti delle sezioni giurisdizionali regionali.
La conseguenza è la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di pagamento del saldo del TFR/TFS. Trattandosi di rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, perché riferito a un militare, la giurisdizione compete al giudice amministrativo.
Sulle spese, poiché la sentenza definisce il giudizio decidendo solo una questione pregiudiziale di rito, il giudice ne ha disposto l’integrale compensazione in applicazione dell’art. 31, comma 3, C.G.C.
Nota della Redazione
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