Pensione privilegiata militare e patologia psichica: decisivo il c.t.u. (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 91 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata ordinaria del militare, la dipendenza dell’infermità psichica da causa di servizio non può fondarsi su una mera presunzione desunta dal nesso cronologico con un evento traumatico vissuto in servizio. Ai sensi dell’art. 64, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. Il giudice deve fondare il convincimento sulla consulenza tecnica d’ufficio, che integra il collegio con specialisti delle branche interessate e analizza la documentazione sanitaria e amministrativa. In presenza di un disturbo di personalità la cui eziologia è ricondotta a fattori eredo-costituzionali, familiari e ambientali estranei al servizio, la domanda di pensione privilegiata è respinta.

Il Fatto

Il ricorrente, già Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano dal 1996 al 2005 con mansioni di operatore mezzi speciali, ha impugnato due decreti del Ministero della Difesa di diniego di trattamento pensionistico privilegiato. Il primo provvedimento, il D.M. n. 27/2016, riconosceva la dipendenza da causa di servizio di alcune infermità osteoarticolari, giudicandole però non ascrivibili a categoria pensionistica, e negava la dipendenza dal servizio della patologia psichica per la quale il militare era stato riformato.

Con il secondo ricorso il lavoratore ha impugnato il D.M. n. 554/2021, con cui l’Amministrazione aveva respinto l’istanza di aggravamento delle infermità già riconosciute e di riconoscimento di interdipendenza delle ulteriori patologie cervicali. La difesa ha invocato anche la presunzione di interdipendenza della legge n. 261/1991, ipotizzando che le nuove malattie fossero conseguenze delle prime, interessanti lo stesso apparato.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi per connessione, il Giudice unico ha incentrato la decisione sulla natura eminentemente tecnica della questione. Ha richiamato il quadro normativo: l’art. 67, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione spetta al militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a categoria tabellare e non suscettibili di miglioramento; l’art. 64, terzo comma, che richiede la causa o concausa efficiente e determinante; e l’art. 70, primo e secondo comma, in materia di aggravamento.

Acquisito il parere dell’UML presso il Ministero della Salute, in composizione integrata da uno specialista ortopedico e da uno psichiatra, il Giudice ha verificato le conclusioni dell’elaborato. Quanto alle infermità osteoarticolari, la consulenza ha evidenziato l’assenza di reliquati funzionali e ha confermato il giudizio di non ascrivibilità a categoria alle date rilevanti.

Sulla patologia psichica, l’UML ha ricondotto il disturbo ansioso depressivo a una manifestazione del disturbo di personalità borderline, diagnosticato nel 2002 e caratterizzato da alterne fasi di riacutizzazione, con problematiche personali e familiari estranee al servizio. Il collegio ha escluso che l’evento traumatico vissuto in missione, risalente a otto anni prima della dispensa, potesse avere rilievo causale, mancando la continuità fenomenica e il riscontro documentale dell’esordio.

Il Giudice ha poi respinto la tesi della difesa secondo cui il ricovero del 2000 dovesse ritenersi, per presunzione, motivato dalla patologia psichica, osservando che il ragionamento non soddisfa l’onere della prova ex art. 2697 cod. civ.. Anche l’interdipendenza delle ulteriori patologie cervicali è stata esclusa, trattandosi di epifenomeno di artrosi diffusa della colonna a eziologia eredo-costituzionale, non collegabile ai pregressi traumi distrattivi né all’attività impiegatizia.

Le conclusioni medico-legali sono state integralmente condivise per la capillare analisi degli atti e la lucidità del percorso argomentativo. I ricorsi sono stati pertanto respinti e le spese di lite compensate in ragione degli approfondimenti istruttori disposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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