Rideterminazione della pensione dei dirigenti scolastici con gli incrementi contrattuali successivi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 615 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto collettivo nazionale relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’art. 40, comma 3, estende integralmente alla determinazione del trattamento di quiescenza i benefici economici previsti dall’art. 39, ivi compresi gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza successiva alla data di cessazione dal servizio. Tale disciplina deroga al criterio generale di cui all’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, che ancora la pensione alla retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio: il dirigente collocato a riposo durante la vigenza del triennio contrattuale va considerato, a tali limitati fini, come ancora in servizio. La seconda parte dell’art. 40, comma 3, limitando gli scaglionamenti al solo trattamento di fine rapporto, conferma che la preclusione non opera per il trattamento pensionistico. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei è infondata quando il termine decorre dalla sottoscrizione del contratto e sia intervenuta diffida interruttiva.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente scolastico dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è cessata dal servizio il 1.9.2017. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento di pensione in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal Contratto collettivo nazionale dell’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, stipulato l’8 luglio 2019, nonché dei benefici previsti dalla contrattazione integrativa regionale.

Ha domandato, in particolare, il computo integrale dei miglioramenti economici di cui all’art. 39, sia per lo stipendio tabellare sia per la retribuzione di posizione parte fissa, includendo anche gli incrementi con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio. L’Inps ha contestato la fondatezza del ricorso ed eccepito in via residuale la prescrizione quinquennale dei ratei. Il Ministero ha sostenuto di aver correttamente adeguato il trattamento alla data del collocamento in quiescenza, come prescritto dall’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la portata dell’art. 40, comma 3, del contratto collettivo, che attribuisce i benefici economici derivanti dall’art. 39 al trattamento di quiescenza dei dirigenti cessati dal servizio durante la vigenza del triennio contrattuale, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Il Ministero ritiene che tali effetti non si estendano agli aumenti maturati dopo la cessazione.

La Corte non condivide questa lettura. L’avverbio “integralmente” impiegato dal comma 3 estende per intero e senza distinzione i trattamenti economici dell’art. 39, inclusi tutti gli incrementi successivi alla data di collocamento a riposo. Il contratto collettivo deroga così al criterio di determinazione della pensione fondato sulla retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio, fissato dall’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973: il pensionato viene considerato, a tali limitati fini, come ancora in servizio.

Il percorso argomentativo è sorretto da un argomento sistematico. La seconda parte del comma 3 limita espressamente gli effetti degli incrementi al trattamento di fine rapporto, all’indennità di buonuscita e di anzianità, all’indennità sostitutiva di preavviso e a quella dell’art. 2122 cod. civ., considerando in tali casi solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione. Una preclusione di questo tipo il legislatore non l’ha prevista per il trattamento di quiescenza.

La Corte richiama sul punto un orientamento conforme: Corte dei Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige – Trento n. 29 del 12.6.2023; Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 20.9.2022; Sez. giur. Sardegna n. 37 del 14.3.2023; Sez. giur. Campania n. 366 del 12.6.2023 e n. 466 del 24.7.2023. Poiché la ricorrente è cessata dal servizio il 1.9.2017, durante la vigenza contrattuale, le spettano tutti i benefici, con applicazione per intero sulla base pensionabile in sede di riliquidazione, inclusi gli emolumenti dello stipendio tabellare dal 1° gennaio 2018 e della retribuzione di posizione parte fissa dal 1° gennaio 2018 e dal 31 dicembre 2018.

L’eccezione di prescrizione quinquennale è infondata. Il contratto è stato sottoscritto l’8 luglio 2019; la ricorrente ha diffidato le amministrazioni con pec del 3 agosto 2022 e del 26 luglio 2023. Dal termine di esordio della prescrizione e dagli effetti interruttivi delle diffide risulta che nessun rateo si è prescritto. Il ricorso è quindi accolto; sulle maggiori somme competono interessi legali ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 1284 cod. civ. e l’eventuale maggior danno da svalutazione, con compensazione delle spese per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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