Titolarità passiva del rapporto e difese di merito nel giudizio (Cass. civ. Sez. II n. 8235 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Le contestazioni della titolarità del rapporto dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che la contumacia o la tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori. L’onere dell’attore di provare il proprio diritto viene meno quando la difesa della controparte ne renda inutile l’assolvimento, attraverso condotta esplicita o implicita. Non è consentito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti compatibile con la negazione del diritto in precedenza non contestato.

Il Fatto

Il Tribunale di Viterbo, accogliendo la domanda di riduzione in pristino per sconfinamenti e violazione di distanze proposta dalle attrici, condannò in solido la società committente e il professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori al ripristino dei luoghi, con quantificazione del costo dell’intervento e del danno. Chiamato in causa dalla società, il professionista venne raggiunto dall’estensione della domanda delle originarie attrici.

La Corte di appello di Roma rigettò sia l’appello principale del professionista sia quello incidentale della società. Il professionista aveva sostenuto di aver rivestito solo il ruolo di progettista architettonico e direttore dei lavori, con esclusione delle strutture in opera, affidate a un altro ingegnere. La Corte territoriale, oltre a disattendere nel merito tale assunto, dichiarò inammissibile la documentazione nuova prodotta in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato la regola dell’onere della prova, avendo addossato a lui l’onere di dimostrare la propria estraneità al rapporto, laddove la pretesa attorea si fondava sul ruolo professionale rivestito. L’eccezione di aver agito solo come progettista e direttore dei lavori, con esclusione delle strutture, andrebbe qualificata come mera difesa con cui si nega la titolarità passiva del rapporto; di conseguenza sarebbe spettato agli attori provare il suo coinvolgimento.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 2951 del 2016, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda: spetta all’attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Ne deriva il corollario che le contestazioni della titolarità del rapporto hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase, senza che la contumacia o la tardiva costituzione valga come non contestazione.

Il punto decisivo è però un altro. La Corte osserva che l’onere dell’attore viene meno quando la difesa della controparte ne renda inutile l’assolvimento, attraverso condotta esplicita o implicita. E nella specie il ricorrente, in primo grado, non contestò la propria titolarità passiva: si difese nel merito, eccependo l’accettazione del progetto da parte della committenza e degli altri soggetti coinvolti, e non evocò la responsabilità di alcun altro professionista.

Tale linea difensiva indirizzò in senso irreversibile la difesa della controparte, sottraendo dal tema della contesa la questione della titolarità del rapporto. Ammettere una successiva contestazione in appello menomerebbe il diritto di difesa dell’attore. La Corte richiama anche Cass. n. 14177 del 2011, che aveva già ritenuto ostativo alla negazione della titolarità un comportamento processuale articolato in difese oppositive nel merito. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *